Bocciato nuovamente dalla Corte dei Conti il Regolamento attuativo
del Codice appalti. Potrebbe essere la sceneggiatura di un film dal
titolo "
Una storia di mal Governo".
E potrebbe essere anche un film comico se non interessasse varie
categorie professionali che dall’entrata in vigore del Codice dei
contratti (1 luglio 2006) sono in attesa di un Regolamento
attuativo che dovrebbe portare a regime un Codice che avrebbe
dovuto riordinare la legislazione sui lavori pubblici.
La
Corte dei Conti il
26 maggio scorso
ha negato
la registrazione del regolamento di attuazione del Codice dei
contratti e lo ha rinviato al
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con una serie di rilievi.
Sulla base di questa bocciatura nasce la cronistoria, qui di
seguito riportata, relativa al Regolamento che dopo il prologo
dell’emanazione del Codice dei contratti avvenuta nel mese di
aprile del 2006, inizia con il mese di luglio dello scorso anno:
- 13/07/2007 prima approvazione del Regolamento da parte
del Consiglio dei Ministri
- 17/09/2007 parere n. 3262 del Consiglio di Stato
- 21/12/2007 approvazione definitiva del Regolamento da
parte del Consiglio dei Ministri
- 28/01/2008 firma del Capo dello Stato del relativo
Decreto legislativo cui viene apposta la data del 28 gennaio
2008
- 08/02/2008 trasmissione del testo del Regolamento alla
Corte dei Conti
- fine marzo 2008 ritiro del testo da parte del Ministero
a causa, sembrava, di errori formali
- fine di aprile 2008 nuova trasmissione del testo
modificato del Regolamento alla Corte dei Conti
- 26/05/2008 definitiva bocciatura del Regolamento da
parte della Corte dei Conti
Ma vediamo, adesso, di esaminare più approfonditamente i fatti.
Il
primo testo del Regolamento, quello per intenderci
approvato dal Consiglio dei Ministri del 13/07/2007 nasce già
superato ed il Consiglio di Stato non può fare a meno di esitarlo
con una serie di osservazioni e condizioni (su circa 120 articoli)
dovute, principalmente al fatto che il Regolamento non tiene conto
del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (secondo decreto correttivo).
E crediamo che su questo punto ci sia una delle prime censure della
Corte dei Conti dovuta al fatto che il nuovo testo prima di essere
nuovamente approvato dal Consiglio dei Ministri doveva essere
sottoposto nuovamente al parere del Consiglio di Stato.
Il secondo testo del Regolamento, quello approvato dal Consiglio
dei Ministri del 21 dicembre 2007 e ritirato dal Ministero per
correggere (così fu ufficialmente detto) soltanto errori formali,
sembra invece che contenga una serie di
norme che non
limitandosi solo all’attuazione del Codice (il Regolamento può
contenere soltanto norme attuative) sconfinano in nuove
disposizioni che invece dovrebbero essere inserite con una norma di
rango superiore al Regolamento (decreto legislativo o legge).
Sembra che queste misure ritenute nuove e non attuative siano
molteplici e tra le tante:
- la disciplina per la procedura ristretta
- l’esonero per le concessioni dell’obbligo di presentare la
garanzia globale di esecuzione< /li>
- i premi e le remunerazioni per il nuovo obbligo di verifica dei
progetti da parte dei pubblici dipendenti
- l’aumento delle tariffe dei collaudatori
- le coperture per le polizze assicurative dei pubblici
dipendenti
Ma, in verità, a parte alcune osservazioni di dettaglio, sembra che
la Corte abbia evidenziato il fatto che il Regolamento avrebbe al
suo interno
parecchie disposizioni che non sarebbero in linea
con il Codice stesso e che non è, poi, aggiornato alla
disciplina di rango primario che in questi ultimi mesi è stata
emanata nel settore della sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81).
Sembra, quindi, che la bocciatura della Corte dei Conti porterà ad
un stop di parecchi mesi e che dovremo continuare a convivere con
il DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge n.
109/1994) ancora per molto e questa affermazione nasce spontanea
anche per la considerazione che la riscrittura del Regolamento non
potrà essere che successiva ad un terzo decreto correttivo del
Codice (probabilmente vista la scadenza del 30 giugno della legge
delega non potrà essere più utilizzato lo strumento del decreto
legislativo e dovrà essere utilizzata una legge ordinaria) che
dovrà tenere conto dei rilievi contenuti nella procedura di
infrazione aperta dall’Unione Europea.
Successivamente alla riscrittura, prima di una nuova approvazione
del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti, il Regolamento
dovrà essere nuovamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato
ma probabilmente anche ad un esame da parte del Parlamento.
Siamo, quindi, pessimisti e crediamo che il nuovo Regolamento non
vedrà la luce se non alla fine di quest’anno o addirittura nei
primi mesi del prossimo.
Ricordiamo, per ultimo, che la mancata approvazione del Regolamento
non consente la completa attuazione del Codice stesso e blocca:
- l’appalto integrato che dà la possibilità di mettere in gara il
progetto ed i lavori contemporaneamente;
- il dialogo competitivo pensato per gli appalti complessi e che
consente il dialogo tra le imprese e la pubblica amministrazione
prima dell’indizione della gara;
- l’accordo quadro che consiste nell’affidamento di una serie di
prestazioni attraverso una cornice contrattuale.
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