RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI EDIFICABILI

12/06/2008

Il pagamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola alla data dell'1 gennaio 2002 ed in base all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), non può essere rimborsato o compensato decorsi i 48 mesi dal termine di versamento dell'imposta.

Questo è in sintesi quanto riportato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2008, n. 236/E, in cui si è risposto all'interpello di un contribuente in merito alla possibilità di poter compensare quanto pagato per la rideterminazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola attraverso la Finanziaria del 2002, con quanto si deve pagare per la stessa rideterminazione ma secondo i parametri previsti dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L'Agenzia ha ricordato che per i contribuenti che detenevano terreni edificabili e con destinazione agricola alla data dell'1 gennaio 2002, l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha previsto la possibilità di avvalersi della rideterminazione del valore degli stessi effettuando il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 4 per cento del valore risultante dalla perizia giurata di stima.
Il termine ultimo entro il quale si poterva redigere la suddetta perizia ed effettuare il pagamento dell'imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2002.

Ma l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato pure come successivamente alla rideterminazione prevista dalla Finanziaria 2002, il legislatore ha più volte previsto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni modificando la data in cui dovevano essere posseduti gli stessi e la scadenza per gli adempimenti prescritti.
Per ultimo, la Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1 gennaio 2008. A tal fine, la data prevista per redigere la perizia giurata di stima e per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è stata fissata al 30 giugno 2008.

Infine, l'Agenzia ha continuato facendo presente come le norme successive alla legge finanziaria 2002, non hanno mai contemplato la possibilità di poter compensare le somme versate a titolo di imposta sostitutiva qualora successivamente il contribuente abbia usufruito della possibilità di rideterminare il valore del terreno in epoche più recenti. Il contribuente, ove lo ritenga opportuno, può usufruire delle successive disposizioni agevolative, procedendo al versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta sul valore della nuova perizia e richiedere il rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'imposta precedentemente versata, ovviamente entro i termini dallo stesso previsti.

Pertanto, qualora il contribuente abbia rideterminato il valore dei terreni in oggetto alla data dell'1 gennaio 2002 ed intenda usufruire della nuova rideterminazione del valore dei terreni alla data dell'1 gennaio 2008, non può chiedere il rimborso dell'imposta versata in quanto sono trascorsi 48 mesi dal termine di versamento dell'imposta, né tanto meno può compensare le somme già pagate.




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