Il pagamento dell'imposta sostitutiva per la
rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con
destinazione agricola alla data dell'1 gennaio 2002 ed in
base all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002),
non può essere rimborsato o
compensato decorsi i 48 mesi dal termine di versamento
dell'imposta.
Questo è in sintesi quanto riportato nella
risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2008, n. 236/E, in cui
si è risposto all'interpello di un contribuente in merito alla
possibilità di poter compensare quanto pagato per la
rideterminazione del valore di un terreno edificabile e con
destinazione agricola attraverso la Finanziaria del 2002, con
quanto si deve pagare per la stessa rideterminazione ma secondo i
parametri previsti dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 91,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
L'Agenzia ha ricordato che per i contribuenti che detenevano
terreni edificabili e con destinazione agricola alla data dell'1
gennaio 2002, l'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria per il 2002) ha previsto la possibilità di
avvalersi della
rideterminazione del valore degli stessi
effettuando il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del
4 per cento del valore risultante dalla perizia giurata di
stima.
Il termine ultimo entro il quale si poterva redigere la suddetta
perizia ed effettuare il pagamento dell'imposta era stato
inizialmente fissato al 30 settembre 2002 e successivamente
prorogato al 31 dicembre 2002.
Ma l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato pure come
successivamente alla rideterminazione prevista dalla Finanziaria
2002, il legislatore ha
più volte previsto la possibilità
di rideterminare il valore dei terreni modificando la data
in cui dovevano essere posseduti gli stessi e la scadenza per gli
adempimenti prescritti.
Per ultimo, la
Finanziaria 2008 ha previsto la
possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell'1
gennaio 2008. A tal fine, la data prevista per redigere la perizia
giurata di stima e per effettuare il versamento dell'imposta
sostitutiva dovuta è stata fissata al 30 giugno 2008.
Infine, l'Agenzia ha continuato facendo presente come le norme
successive alla legge finanziaria 2002, non hanno
mai
contemplato la possibilità di poter compensare le somme versate a
titolo di imposta sostitutiva qualora successivamente il
contribuente abbia usufruito della possibilità di rideterminare il
valore del terreno in epoche più recenti. Il contribuente, ove lo
ritenga opportuno, può usufruire delle successive disposizioni
agevolative, procedendo al versamento integrale dell'imposta
sostitutiva dovuta sul valore della nuova perizia e richiedere il
rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973,
dell'imposta precedentemente versata, ovviamente entro i termini
dallo stesso previsti.
Pertanto, qualora il contribuente abbia rideterminato il valore dei
terreni in oggetto alla data dell'1 gennaio 2002 ed intenda
usufruire della nuova rideterminazione del valore dei terreni alla
data dell'1 gennaio 2008,
non può chiedere il rimborso
dell'imposta versata in quanto sono trascorsi 48 mesi dal
termine di versamento dell'imposta, né tanto meno può compensare le
somme già pagate.
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