Niente revoca dell'attestazione SOA se la contestazione è
irrilevante ai fini del rilascio del certificato. Questo è in
sintesi quanto riportato nella sentenza n. 2126 del Consiglio di
Stato, che ha di fatto ribaltato quanto deciso in primo grado dal
TAR del Lazio con la sentenza n. 345 del 2006, con cui aveva
confermato la revoca dell'attestazione SOA da parte del Consiglio
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Ma analizziamo compiutamente i fatti.
In data
26 settembre 2005 il Consiglio dell'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici aveva emesso un provvedimento
attraverso il quale ha disposto l'adozione, da parte di un
organismo di attestazione, della revoca dell'attestazione, in
quanto rilasciata sulla base di certificazioni che non hanno
trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di pubbliche
amministrazioni.
Al ricorso presentato dall'impresa a cui il Consiglio aveva
revocato l'attestazione, il TAR del Lazio aveva risposto che
l'esistenza di false dichiarazioni sui requisiti per il
perseguimento dell'attestazione di qualificazione configura una
evenienza di estrema gravità
da essere di per sé ostativa
dell'ottenimento dell'attestazione, a prescindere dal numero e
dalla entità dei documenti falsi.
Secondo il TAR del Lazio, in presenza di certificati disconosciuti
da parte delle stazioni appaltanti, non vi sarebbe alcuno spazio
per valutare il dato sostanziale dell'effettiva esecuzione dei
lavori, dovendo comunque procedersi alla revoca dell'attestazione
SOA.
Successivamente, la sentenza del TAR del Lazio è stata sospesa con
un'ordinanza in cui si richiamava l'autenticità della
documentazione contabile prodotta dall'appellante. Successivamente
è stata confermata tale autenticità contabile a dimostrazione
dell'effettiva esecuzione dei lavori, oggetto dei certificati
contestati.
L'unico errore che si è evidenziato è in relazione alla categoria
OS3 per un errore materiale nel certificato rilasciato dall'Ente ed
in alcun modo imputabile all'impresa (inserimento della cat. OS3 in
luogo dell'OG6). I giudici di Palazzo Spada hanno, dunque, chiarito
che in presenza di tali elementi l'Autorità,
in applicazione del
principio generale di conservazione degli atti giuridici,
avrebbe dovuto valutare se le difformità riscontrate erano idonee
ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione. Si
tratta di escludere l'automatica revoca dell'attestazione in quei
casi in cui i certificati contestati non sono rilevanti al fine del
rilascio dell'attestazione e non vi è alcun addebito da muovere
all'impresa.
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