Novità sul fronte del reverse charge in edilizia per quanto
concerne l'
installazione di impianti antincendio
ed
impianti idraulici, la
cessione con
posa in opera e le
prestazioni di
servizi. Lo scorso 16 giugno l'Agenzia delle Entrate è,
infatti, intervenuta nuovamente sul tema dell'inversione contabile,
attraverso due risoluzioni: la 245/E e la 246/E.
Circolare 245/E
Per quanto concerne l'
installazione di impianti antincendio ed
impianti idraulici, l'Agenzia ha risposto all'interpello di un
contribuente, che chiedeva di conoscere se il regime del
reverse
charge trova applicazione alle seguenti prestazioni:
- installazione e manutenzione di un impianto antincendio di un
immobile;
- installazione e manutenzione di un impianto antincendio di
altre strutture quali piattaforme marine, impianti industriali,
navi, etc.;
- manutenzione di estintori ed altra attrezzatura antincendio
(manichette, maschere di protezione, etc.).
L'Agenzia ha ricordato che, in riferimento all'art. 17, comma 6,
lett. a), del DPR 633/72, come sostituito dall'art. 1 comma 44,
della legge finanziaria per il 2007, il regime dell'inversione
contabile è stato esteso a talune prestazioni di servizi rese nel
settore edile ed, in particolare, si applica alle prestazioni rese,
anche se in via non esclusiva o prevalente, da soggetti
subappaltatori ad imprese edili che operano come appaltatori o, a
loro volta, come subappaltatori, precisando che sia l'appaltatore
che il subappaltatore devono operare nel settore di attività
riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella di
classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, adesso
nella sezione F della Tabella ATECO 2007.
L'Agenzia ha, inoltre, precisato che
sono interessati dal
regime del reverse charge i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi
e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di
edifici e strutture prefabbricate in cantiere, nonché le
costruzioni temporanee.
Per quanto concerne la domanda proposta dal contribuente relativa
all'installazione di impianti idraulico sanitari, che da
sottolineare che questa deve essere considerata
attività resa
nel comparto delle costruzioni in quanto riconducibile alla
voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004. L'attività di mera
manutenzione degli impianti idraulici, primo argomento dell'istanza
d'interpello, rientrando nella generica categoria delle
riparazioni, deve essere, anch'essa, inquadrata nel comparto
delle costruzioni di edifici e, pertanto, assoggettata al
meccanismo del
reverse charge.
Per quanto riguarda l'installazione e manutenzione di impianti
antincendio occorre distinguere a seconda che gli interventi
interessino un immobile ovvero altra tipologia di beni:
- nel caso in cui l'installazione e la manutenzione
dell'impianto antincendio avviene su un immobile, ove
ricorrono gli altri requisiti previsti dall'art. 17, comma 6, del
D.P.R. 633/72, torna applicabile il regime del reverse charge;
- nel caso di installazione e manutenzione di un impianto
antincendio di strutture diverse dagli immobili
(imbarcazioni, piattaforme galleggianti,…), l'imposta sul valore
aggiunto deve essere applicata in base alle ordinarie regole di
fatturazione, atteso che l'attività non è riconducibile al settore
edile;
- infine, la manutenzione di estintori ed altra
attrezzatura antincendio (manichette, maschere,…),
l'Agenzia ha ritenuto che i relativi subappalti debbano essere
assoggettati al regime del reverse charge solo nell'ipotesi in cui
i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un
impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in
discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell''intero
impianto.
Circolare 246/E
Importanti precisazioni per quanto riguarda le modalità di
applicazione dell'IVA nei subappalti.
Con la circolare 246/E, l'Agenzia delle entrate ha risposto alla
richiesta di un contribuente che ha chiesto di conoscere il
comportamento da seguire ai fini Iva nei seguenti casi:
- cessioni con posa in opera del materiale
prodotto;
- prestazioni di servizi, derivanti da contratti
di appalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere complesse;
- modalità di fatturazione delle operazioni
commerciali in caso di costituzione di un'associazione
temporanea d'impresa (ATI).
L'Agenzia ha chiarito che:
- l'attività di semplice posa in opera dei materiali prodotti
riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e,
pertanto, la prestazione dovrà essere assoggettata ad Iva con le
modalità ordinarie;
- qualora l'attività svolta consista nella realizzazione di beni
diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati, si è
in presenza di un'attività ulteriore rispetto a quella
manifatturiera, pertanto, se quest'ulteriore attività è
inquadrabile tra quelle del settore edile, ai sensi della tabella
Ateco 2007, per le operazioni ad essa riconducibili troverà
applicazione il meccanismo del reverse charge;
- per quanto concerne le modalità di fatturazione per le ATI,
l'Agenzia ricorda che le associazioni temporanee di impresa sono
civilisticamente e fiscalmente un soggetto trasparente, che non dà
vita ad un autonomo soggetto di diritto, conseguentemente solo
quando l'ATI assume funzione esterna e, dunque soggettività
giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in
capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese
associate come autonomi soggetti di diritto. L'inversione contabile
non opera nel caso in cui l'ATI si pone come appaltatore diretto e
l'esecuzione delle opere è rimessa alle singole imprese associate,
in quanto tra quest'ultime e la capogruppo non si configura un
contratto di subappalto bensì di mandato.
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