Ieri 23 marzo 2006 il Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo
Chigi, ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il decreto legislativo che dà attuazione alle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.
Il nuovo decreto legislativo recante: Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture recepisce le citate direttive e mette
a punto un vero e proprio Codice della materia.
Con l’approvazione del decreto legislativo sono state, altresì,
riunite in maniera organica le regolamentazioni degli appalti sopra
e sotto soglia comunitaria. La codificazione ha permesso il
coordinamento e la relativa abrogazione di ben 29 tra leggi,
regolamenti e decreti e di oltre 100 articoli sparsi in circa 30
diverse disposizioni di legge.
Accanto al puntuale recepimento delle norme comunitarie sono stati
previsti, tra l’altro, i nuovi istituti di derivazione comunitaria
tra i quali:
- l’avvalimento;
- gli accordi quadro;
- il dialogo competitivo;
- le aste elettroniche;
- la scelta non più predeterminata per
legge tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sono state, poi, puntualmente accolte le direttive comunitarie in
tema di tutela giurisdizionale e precontenziosa.
Il codice prevede, infine, che i requisiti per la qualificazione
delle imprese siano acquisiti esclusivamente tramite l’Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici, contribuendo così a qualificare
realmente le imprese stesse ed eliminando ogni fenomeno
distorsivo
Pur nel perseguimento di una maggiore snellezza e flessibilità, è
stata fatta salva tutta la vigente disciplina antimafia e di
sicurezza dei cantieri.
Per consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle
innovazioni, è stato previsto che il codice entrerà in vigore
sessanta giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e
che troverà applicazione solo ai bandi pubblicati dopo la sua
entrata in vigore. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri
prescritti
Ricordiamo che il nuovo Codice il Codice, nella strada che lo ha
condotto all’approvazione ha avuto alcuni ritocchi, in verità, di
fondamentale importanza e precisamente:
- l’entrata in vigore non godrà del doppio binario annunciato
nella notizia del giorno 17 ma sarà unica, senza distinzione tra le
soglie, 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
(art. 257);
- il tetto per i lavori in economia resta di 200.000 euro (art.
122);
- il tetto per i la licitazione privata semplificata resta di
750.000 euro (art. 123);
- viene inserita una norma moralizzatrice in merito alla
qualificazione delle imprese con la revisione straordinaria dei
certificati di esecuzione che devono essere confermati dalle
singole stazioni appaltanti e sui quali, successivamente, spetterà
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici effettuare
verifiche;
- scompaiono gli affidamenti diretti (art. 91) relativi alla
progettazione con gli affidamenti per importi al di sotto a 100.000
euro con gara informale con almeno cinque concorrenti ed
affidamenti per importi al di sopra di 100.000 euro effettuati con
gare del tipo soprasoglia;
- esclusione automatica delle offerte anomale (art. 124).
Disponibile da subito per gli utenti registrati la versione
definitiva approvata nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23
marzo.
Il Decreto passa ora da Capo dello Stato prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
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