Nuova guida dell'Agenzia delle entrate per quanto concerne le
agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie. La
guida fornisce importanti informazioni in merito ai vantaggi
fiscali per chi si accinge a ristrutturare la propria casa o pensa
di acquistare un immobile direttamente dall'impresa di costruzione
o di ristrutturazione che ha ristrutturato l'intero fabbricato, e
che la finanziaria 2008 ha prolungato fino a tutto il 2010.
La guida vuole essere un pratico vademecum che spiega come fruire
delle detrazioni previste dalla nuova finanziaria. La guida
comincia la sua disamina con le detrazioni IRPEF per le spese di
ristrutturazione, chiarendo:
- quali i soggetti ammessi a fruire della detrazione sulle
spese di ristrutturazione: possono beneficiare dell'agevolazione
non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che
sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli
interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i
soggetti di seguito indicati:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie);
- chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che
non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- il familiare convivente del possessore o detentore
dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le
fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione
di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della
comunicazione di inizio lavori.
- i lavori per cui spettano le agevolazioni: in
particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per
eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di
restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione
edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili
condominiali. Tra le spese per le quali compete la detrazione,
oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni
professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal
tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della
legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli
impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei
lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di
inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti
dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto
n. 41 del 18 febbraio 1998).
- gli adempimenti da osservare per fruire della
detrazione: in particolare:
- la comunicazione di inizio lavori da redigere su apposito modello e da inviare,
con raccomandata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di
Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, allegando:
- la copia della concessione, dell'autorizzazione o della
comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione
edilizia;
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di
accatastamento);
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere
dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire
della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al
pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario
trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti
sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di
pagamento dell'Ici;
- la fotocopia della delibera assembleare (per i soli interventi
che richiedono tale preventiva delibera) e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori
sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in
seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente
preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella
di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la
comunicazione originaria;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione
dei lavori, nell'ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore
dell'immobile (locatario, comodatario).
- la comunicazione con raccomandata A.R. all'Azienda sanitaria
locale competente per territorio con le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli
stessi;
- natura dell'intervento da realizzare;
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con
esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in
ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell'intervento di recupero.
- Per fruire della detrazione è necessario che le spese
detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui
risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del
beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di
pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad
esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari
dei professionisti, imposte di bollo).
- Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a
51.645,68 euro, i contribuenti debbono trasmettere la dichiarazione
di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto
negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro
tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve
essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione. I
contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le
ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei
lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
La guida spiega, inoltre:
- i casi in cui si può perdere la detrazione;
- cosa accade in cambio di titolarità dell'immobile sul quale
sono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione
prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della
detrazione (nei casi più frequenti comporta il trasferimento della
detrazione)
- la cumulabilità con la detrazione IRPEF per il risparmio
energetico (chiarendo una volta e per tutte che la detrazione
d'imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio
non è cumulabile con le agevolazioni fiscali del 55 per cento
previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate
al risparmio energetico);
- viene chiarito il regime IVA sulle ristrutturazioni
edilizie;
- la detrazione irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di
immobili ristrutturati;
- la detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui
mutui;
- i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef
del 36%, dividendo il caso di interventi sulle singole unità
abitative da quello sulle parti condominiali;
Continua nei prossimi giorni
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