RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

18/06/2008

Nuova guida dell'Agenzia delle entrate per quanto concerne le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie. La guida fornisce importanti informazioni in merito ai vantaggi fiscali per chi si accinge a ristrutturare la propria casa o pensa di acquistare un immobile direttamente dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione che ha ristrutturato l'intero fabbricato, e che la finanziaria 2008 ha prolungato fino a tutto il 2010.

La guida vuole essere un pratico vademecum che spiega come fruire delle detrazioni previste dalla nuova finanziaria. La guida comincia la sua disamina con le detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione, chiarendo:
  • quali i soggetti ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione: possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
    • il proprietario o il nudo proprietario;
    • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    • chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
    • i soci di cooperative divise e indivise;
    • i soci delle società semplici;
    • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
    • il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori.
  • i lavori per cui spettano le agevolazioni: in particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:
    • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
    • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
    • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
    • le spese per l'acquisto dei materiali;
    • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
    • le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
    • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
    • gli oneri di urbanizzazione;
    • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
  • gli adempimenti da osservare per fruire della detrazione: in particolare:
    • la comunicazione di inizio lavori da redigere su apposito modello e da inviare, con raccomandata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, allegando:
      • la copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
      • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
      • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
      • la fotocopia della delibera assembleare (per i soli interventi che richiedono tale preventiva delibera) e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
      • la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario).
    • la comunicazione con raccomandata A.R. all'Azienda sanitaria locale competente per territorio con le seguenti informazioni:
      • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
      • natura dell'intervento da realizzare;
      • dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
      • data di inizio dell'intervento di recupero.
    • Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).
    • Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti debbono trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione. I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
    La guida spiega, inoltre:
    • i casi in cui si può perdere la detrazione;
    • cosa accade in cambio di titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione (nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione)
    • la cumulabilità con la detrazione IRPEF per il risparmio energetico (chiarendo una volta e per tutte che la detrazione d'imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali del 55 per cento previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico);
    • viene chiarito il regime IVA sulle ristrutturazioni edilizie;
    • la detrazione irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati;
    • la detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui;
    • i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%, dividendo il caso di interventi sulle singole unità abitative da quello sulle parti condominiali;
    Continua nei prossimi giorni




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