POSSIBILITA’ DI REIMPIEGO PER QUELLE NON CONTAMINATE

18/06/2008

Il TAR Valle d’Aosta con la sentenza 28 aprile 2008, n. 33 è intervenuto sul problema legato al reimpiego delle terre e rocce da scavo, dichiarando l’illegittimità del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 luglio 2007, prot. 3776/Qdv/M/DI/B, con il quale veniva esclusa la possibilità di reimpiegare, nell’ambito di lavori pubblici di bonifica, i materiali inerti da scavo, ritenendoli sempre e comunque rifiuti.
La Regione Valle d’Aosta ha proposto ricorso al TAR ritenendo che il decreto del Ministero sia in contrasto con la disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in cui l’articolo 185 prevede espressamente che non rientra nel campo di applicazione della parte IV del decreto, e perciò nella disciplina dei rifiuti, “il materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti”. Il successivo art. 186 prevede, inoltre, per quanto concerne il materiale inerte proveniente da scavo, che detto materiale sia assoggettato alla disciplina dei rifiuti soltanto allorché sia contaminato e non vi sia l'avvio certo di operazioni di riutilizzo.
L’llegittimità del provvedimento sussiste anche in relazione alla prescrizione di cui al nuovo articolo 186 dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 152/2006 approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2007.

In particolare, i giudici hanno sottolineato che in base all’art. 185 del decreto legislativo n.156/2006, comma 1, lett. l) , non rientra fra i rifiuti: “Il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;”. L’art. 186, a sua volta recita: “1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale…sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3”.
>BR> Il divieto assoluto di reimpiego delle terre e rocce da scavo riportato nel citato decreto del Ministro si pone, dunque, in contrasto con quanto previsto dal citato articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e, per altro, la norma, anche a seguito delle recenti modifiche apportate dal decreto legislativo n.4/2008, prevede che tali materiali non costituiscono rifiuti, in presenza di determinate condizioni e requisiti, quali ad esempio:
  • certezza del loro reimpiego;
  • provenienza da siti non contaminati;
  • caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che non determinano rischi per la salute.
Ad avviso dei giudici è, quindi, evidente che l’intento del legislatore non è quello di escludere le terre e rocce da scavo dall’ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti ogni qual volta ricorrano i requisiti espressamente previsti dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, così come evidenziato nel ricorso, appare ingiustificata e generica la prescrizione, contenuta nel provvedimento impugnato, che esclude tout court e aprioristicamente la possibilità di utilizzare materiali inerti da scavo e materiali provenienti da operazioni di disalveo ritenendoli sempre e comunque “rifiuti“ da assoggettare alla normativa vigente in materia.

A cura di Paolo Oreto


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