Come anticipato in una precedente notizia, l'Agenzia delle Entrate
ha pubblicato una guida alle agevolazioni fiscali per le
ristrutturazioni edilizie. Tra le altre cose la guida illustra i
casi in cui è possibile perdere il diritto di accedere alla
detrazione e cosa accade nel caso in cui avviene un cambio di
titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi
di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero
periodo per fruire della detrazione.
Come si perde la detrazione
All'interno della guida vengono illustrati i casi in cui non viene
riconosciuta la detrazione e l'importo eventualmente fruito viene
recuperato dagli uffici finanziari, in particolare nel caso in cui:
- la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al
Centro Operativo di Pescara;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi
all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di
accatastamento);
- non sono allegate le abilitazioni amministrative richieste
dalla legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastali, non è allegata la fotocopia
della domanda di accatastamento;
- non sono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa
agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare, quando
necessaria, e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti
su parti comuni di edifici residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso
del proprietario all'esecuzione dei lavori;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'ASL
competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese,
non è esibita la ricevuta del bonifico bancario o postale oppure
questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la
detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o
postale;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate
al Centro operativo di Pescara e non rispettano le norme
urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di
lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi;
- non viene indicato distintamente nella fattura emessa
dall'impresa che esegue i lavori, il costo della manodopera
(adempimento valido a partire da 4 luglio 2006, data di entrata in
vigore del decreto legge n. 223 del 2006.
L'Agenzia ha, inoltre, precisato che non allegare i documenti o non
compilare in modo corretto il modello di comunicazione
non
comporta immediatamente la decadenza dal diritto alla
detrazione, che avviene solo se a seguito dell'invito a
regolarizzare la comunicazione, il contribuente non la regolarizza
entro i termini previsti (caso per caso).
L'Agenzia precisa, infine, che in caso di violazioni delle norme
relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi
contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione
se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette
disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Cambio di titolarità dell'immobile
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche i casi in cui avviene il
cambio di titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia
trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione.
In particolare, nella maggior parte dei casi la variazione della
titolarità prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire
della detrazione, comporta il trasferimento della detrazione.
Ma vediamo i casi più frequenti:
- Compravendita, donazione e successione: nel caso in cui
viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di
recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di
godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote
non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo
se si tratta, però, di persona fisica).
Se il contribuente che ha eseguito l'intervento (donante) effettua
la donazione dell'immobile ad altro soggetto (donatario), il
diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a
quest'ultimo.
Se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto
dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote
residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso,
le detrazioni competono solo qualora l'erede conservi la detenzione
materiale e diretta dell'immobile.
Nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state
sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino,
comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si
trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare
convivente che ha sostenuto i costi.
- Trasferimento dell'inquilino o del comodatario: la
cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno
il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario
che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali
continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di
godimento.
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