Niente reverse charge in caso di stipula di un contratto di
fornitura con posa in opera e successivo affidamento a terzi dei
lavori per la posa in opera mediante contratto di sub appalto, in
quanto la società non può qualificarsi appaltatore. Questo in
sintesi quanto indicato dalla risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate n. 255/E dello scorso 20 giugno, mediante la quale
l'Agenzia ha fornito ulteriori delucidazioni in merito
all'applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia.
In particolare, l'Agenzia ha risposto all'interpello di un
contribuente il quale chiedeva di conoscere il trattamento IVA nei
seguenti casi:
- stipula da parte della società di un contratto di fornitura con
posa in opera e successivo affidamento a terzi dei lavori per la
posa in opera mediante contratto di subappalto;
- stipula di un contratto di appalto direttamente con il
committente e successivo conferimento in subappalto ad altra
impresa dei lavori di posa in opera;
- stipula di un contratto di appalto tra committente ed impresa
terza che, successivamente stipula un contratto di subappalto con
l'associazione temporanea tra imprese (ATI), nell'ambito della
quale la società, capogruppo dell'ATI, si limita alla fornitura dei
beni, mentre altre imprese provvedono alla posa in opera.
L'Agenzia ha ricordato che affinché il regime dell'inversione
contabile possa trovare applicazione devono ricorrere i seguenti
presupposti:
- esistenza di un rapporto di subappalto. Il regime si applica
alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore nei confronti
di un altro soggetto che a sua volta si pone quale appaltatore
principale o subappaltatore;
- appartenenza di entrambi i soggetti del rapporto al comparto
dell'edilizia. Detto requisito sussiste qualora le attività svolte
dai soggetti del rapporto siano riconducibili alle categorie di
attività elencate nella sezione F (Costruzioni) della tabella di
classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004.Al
ricorrere dei predetti requisiti, per le prestazioni di servizi
rese nel settore edile dal subappaltatore, il committente è tenuto
ad integrare, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta, la fattura emessa nei sui confronti senza addebito
d'imposta dal subappaltatore medesimo.
L'Agenzia ha ricordato, inoltre, che, come già spiegato con la
circolare 29 dicembre 2006, n. 37, il meccanismo dell'inversione
contabile si applica nel solo caso in cui i soggetti subappaltatori
rendano prestazioni di servizi, compresa la manodopera, a imprese
del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a
loro volta, subappaltatori, in relazione alla realizzazione
dell'intervento edilizio. Restano, invece, escluse dal predetto
meccanismo le forniture di beni con posa in opera, in quanto la
posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione
del bene.
Detto ciò, l'Agenzia ha chiarito che:
- in merito al primo punto il meccanismo dell'inversione
contabile non trova applicazione, in quanto la società istante non
può qualificarsi appaltatore posto che la stessa stipula con il
committente un contratto di fornitura con posa in opera, le cui
prestazioni sono espressamente escluse dal sistema del
reverse-charge, stante la loro equiparazione alle cessioni di
beni.
Pertanto, per le prestazioni effettuate direttamente nei confronti
del committente, la società istante emetterà fattura con IVA
esposta secondo le regole ordinarie.
- stesso discorso può essere fatto in merito al secondo punto,
infatti, anche in tal caso, a prescindere dalla qualificazione
giuridica data al contratto dalle parti, lo stesso si sostanzia in
un contratto di fornitura con posa in opera se e nei limiti in cui
le prestazioni, relative alla posa in opera dei beni, assumono una
funzione accessoria rispetto alla cessione dei beni stessi prodotti
dalla società.
- Per quanto concerne l'ultimo caso, l'Agenzia ha chiarito che i
presupposti per l'applicazione del meccanismo del inversione
ricorrono esclusivamente in relazione all'impresa associata che
esegue le prestazioni di posa in opera, mentre le prestazioni rese
dalla società istante, in quanto consistenti nella fornitura dei
beni dalla stessa prodotti, sono sottratte al regime
anzidetto.
© Riproduzione riservata