Negli ultimi anni, in Europa, le energie rinnovabili sono oggetto
di espressi provvedimenti legislativi e di politiche di
incentivazione statali il cui fine generale è quello di definire
una politica di uso razionale dell'energia.
Si potrebbe parlare di
diritto delle fonti rinnovabili come
di una branca del diritto dell'energia se si considera la necessità
di regolamentare un mercato che a livello mondiale e soprattutto
europeo rappresenta una tra le più remunerative fonti di
business.
Per quanto concerne poi gli aspetti legali connessi alla
fattibilità di un'operazione d'investimento che abbia ad oggetto lo
sviluppo e la realizzazione di un impianto industriale
fotovoltaico, sono diversi i campi del diritto in cui il business
lawyer è tenuto ad operare: dal diritto amministrativo al
societario, dalla normativa ambientale alla contrattualistica
internazionale di settore fino a sconfinare alla normativa tecnica
industriale e al ricorso al c.d. project finance.
Nelle righe che seguono cercherò molto brevemente di analizzare i
tratti salienti di una normativa a primo impatto molto complessa
nelle sue diverse ramificazioni.
In generale ed a livello mondiale la normativa tecnica sul
fotovoltaico è sviluppata in ambito IEC (International
Electrotechnical Commission), in ambito europeo dal CENELEC
(European Committee for Electrotechnical Standardization), ed in
Italia, infine, l'ente competente è il CEI.
A livello nazionale, la produzione di energia da fonte solare
fotovoltaica, è disciplinata dalla normativa tecnico/amministrativa
dettata di seguito:
- Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, numero 387; il Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, "criteri e
modalità per incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione
dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, numero
387" ed il decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio
2005. "criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare";
- le delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (nel
seguito AEEG o Autorità) n. 89/07, 281/05, 33/08 (all.1 CEI 016),
atto DCO 5/08 (Testo integrato connessione impianti di
produzione);
- la normativa tecnica inerente alla connessione alla rete in
Media Tensione (MT) o Alta Tensione (AT) sviluppata dai
distributori (Terna, Enel, ecc.) rappresentate dalle DK 5740, DK
5600, DK 5310;
- la normativa locale (regionale e provinciale) inerente allo
sviluppo di impianti fotovoltaici industriali autorizzati in base
alla c.d. DIA (dichiarazione inizio lavori) o procedura di
Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003.
In linea generale occorre, preventivamente, sottolineare che
l'articolo 117 comma 3 della Costituzione dispone che "produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" è una materia di
legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
In tal caso, dunque, allo Stato compete la determinazione dei
principi fondamentali mentre alle Regioni spetta l'adozione, nel
rispetto dei principi statali, della legislazione di dettaglio.
Le norme statali di principio possono avere un'influenza
differente, nel rispetto dell'autonomia regionale, a seconda di
come ciascuna Regione decida di esercitare le proprie funzioni.
L'iter autorizzativo.
L'ottenimento dell'autorizzazione di istallazione di un impianto
fotovoltaico rappresenta uno degli elementi che maggiormente incide
sulla tempistica legata all'entrata in esercizio di un impianto.
Poche regioni, ad oggi, hanno seguito l'esempio della regione
Puglia o Sicilia che si sono dotate di una normativa che chiarisce
quale sia l'iter autorizzativo e/o burocratico per lo sviluppo di
un determinato numero di Mw da fonti rinnovabili.
A livello nazionale, l'articolo 12 del Decreto Legislativo 387/2003
razionalizza e semplifica la procedura autorizzativa ad oggetto:
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o
parziale e riattivazione;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla Regione.
In sostanza, la procedura ripercorre le seguenti fasi:
- il produttore presenta la domanda di autorizzazione all'ente
pubblico competente (Regione o Provincia);
- la Regione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione convoca la Conferenza dei Servizi;
- l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può
essere superiore a 180 giorni.
Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto
approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto.
Ovviamente, prima di dare inizio ai lavori, è opportuno lasciare
decorrere il termine entro il quale qualsiasi soggetto interessato
(e quindi non favorevole alla realizzazione di un impianto) ha la
facoltà di impugnare il provvedimento amministrativo dinanzi al TAR
regionale competente.
Best location: analisi e ceck dei terreni idonei
L'articolo 12 comma 7 del Decreto Legislativo 387/03 (normativa
statale), dispone che gli impianti di produzione di energia
elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate
agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si deve tenere conto delle disposizioni in materia
di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale.
In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività
culturali, si approvano le linee guida volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere
all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti.
Nella prassi, diviene fondamentale analizzare, verificare e
selezionare le best location idonee all'istallazione dell'impianto
fotovoltaico tenuto conto sia delle disposizioni regionali in
particolare quanto previsto dalle delibere delle singole Giunte,
onde evitare il rischio di concludere negoziazioni infruttifere su
terreni inidonei.
Infine, l'operatore, una volta analizzata la normativa locale,
nella pianificazione del proprio investimento dovrà tener in
considerazione i seguenti aspetti (a titolo non del tutto
esaustivo):
- analizzare e verificare presso gli uffici competenti la
vincolistica esistente sul terreno oggetto di negoziazione;
- verificare la presenza di pegni, garanzie ed oneri gravanti sul
terreno;
- analizzare e verificare l'area individuata come ambientalmente
critica (es. la verifica di area SIC e ZPS soggetta per legge alla
procedura ambientale di VIA, che andrebbe notevolmente ad allungare
i tempi di realizzazione ed entrata in esercizio
dell'impianto);
- valutazione della potenza istallabile in loco variabile
sostanzialmente di regione in regione;
- valutazione dell'opportunità o meno di avvio della procedura
ambientale (c.d. screening o VIA);
- verificare l'irraggiamento attuale nelle regione facendo
riferimento ai dati forniti dal PVGIS e/o UNI;
- verificare la tempistica legata alla richiesta di connessione
alla Rete Nazionale e all'ottenimento delle autorizzazioni
amministrative necessarie per la costruzione della rete di
connessione dell'impianto fotovoltaico industriale.
- Ottenimento del consenso degli enti locali nella realizzazione
dell'impianto (a parere dello scrivente, uno dei maggiori elementi
che incide nella realizzazione del piano di investimento in project
finance)
In ordine alla possibilità per uno stesso soggetto proponente di
installare più impianti fotovoltaici, sia la normativa statale che
le normative regionali non prevedono espressamente alcuna
limitazione: ciò dovrebbe comportare la possibilità per lo stesso
soggetto proponente di installare anche più impianti fotovoltaici
contigui tra loro.
La connessione alla rete e l'accesso alle tariffe
incentivanti
Prendendo parte ad una delle maggiori convention attinenti al
fotovoltaico, cito gli intersolar o solarexpo che con una certa
continuità sono in continuo organizzazione in Italia, nel resto
dell'Europa e non solo, si è riscontrato, discutendo con gli
operatori del settore, che uno dei maggiori problemi connessi alla
realizzazione di un impianto sta nella difficoltà di ottenere in
tempi brevi l'autorizzazione alla connessione alla rete nazionale,
nonostante le sanzioni penali a carico del gestore di rete previste
ex lege.
Ciò premesso, su impulso dell'Autorità, il CEI ha predisposto la
norma CEI 016 a sua volta contenuta nell'allegato n. 1 della
delibera AEEG n. 33/08 che, essenzialmente, stabilisce le nuove
regole tecniche di connessione di utenti attivi e passivi alle reti
AT e MT agli impianti di tensione nominale superiore ad 1 kV.
La norma CEI 016 che entrerà in vigore nel settembre 2008
rappresenta la regola tecnica di riferimento (e non più dalla Enel
DK 5740) per tutti gli operatori in Italia ed in sostituzione delle
singole regole tecniche delle imprese distributrici.
È un provvedimento di estrema importanza con il quale L'Authority
ha inteso superare le disposizioni dei distributori di energia (le
cd. DK 5600, 5740 che ad oggi continuano ad essere in vigore) ed il
cui fine è quello di uniformare la normativa industriale.
Il "nuovo conto energia": la procedura di accesso alla tariffa
incentivante
La tariffa incentivante è il corrispettivo che viene corrisposto
dal GSE (Intermediario commerciale e unico responsabile della
promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili) al produttore di
energia da fonti rinnovabili e commisurato sulla base dell'energia
prodotta dagli impianti.
Le tariffe sono distinte in base alla potenza di picco e al tipo di
impianto e non sono cumulabili con altre forme di incentivi quali i
c.d. certificati verdi e/o certificati bianchi, oppure se trattasi
di produttore già beneficiario della detrazione fiscale prevista ex
art. 2 comma 5 legge n. 289/2002 o, infine, se beneficiario di
incentivi pubblici in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%
del costo dell'investimento.
L'accesso alle tariffe incentivanti viene disciplinata dall'art. 5
del DM 19 febbraio 2007 nonché la procedura che il produttore deve
seguire al fine di ottenere la connessione alla rete disciplinata
dalla deliberazione AEEG 281/05, di seguito le fasi salienti:
- invio del progetto preliminare ad Enel;
- pagamento della fee di 1.250,00 euro per l'elaborazione della
STMG (soluzione tecnica minima);
- consegna di Enel del punto di connessione al produttore;
- mancata accettazione delle STMG ritrasmissione in sede ENEL per
una nuova elaborazione della soluzione tecnica;
- accettazione del produttore della STMG;
- stipulazione del contratto di connessione tra produttore ed
Enel;
- pagamento della fideiussione da parte del produttore;
- pagamento del corrispettivo per la connessione alla rete;
- inizio lavori da parte di Enel.
A seguito della realizzazione dell'impianto ed entro 60 giorni
dalla sua entrata in esercizio, il produttore è tenuto a richiedere
al GSE la concessione della tariffa incentivante.
Entro 60 giorni seguenti la richiesta il GSE è tenuto a comunicare
la tariffa incentivante la quale viene determinata sulla base di
tre parametri: la classe di potenza, la tipologia dell'impianto e
l'anno di entrata in esercizio dell'impianto.
Conclusioni
Quanto appena descritto ha l'intento, si spera esaustivo, di
offrire una panoramica sul quadro normativo, sulle procedure
amministrative e le problematiche legali che possono sorgere
durante la definizione di un piano di fattibilità che ha come
oggetto lo sviluppo di un impianto fotovoltaico industriale.
Come è facile immaginare, molti altri e molteplici sono gli aspetti
legali legati ad esempio alla reale bancabilità del progetto e
all'avvio di un project finance in cui gli operatori del diritto
sempre più specializzati trovano un campo fertile di crescita e
rafforzamento delle proprie competenze.
Pertanto viene da chiedersi se esiste un reale diritto delle
energie rinnovabili?
Una cosa è certa, esiste l'esigenza di uniformare le diverse
normative emanate dagli enti pubblici coinvolti, ad avviso dello
scrivente, all'interno di un Testo Unico che sia in grado di
guidare gli operatori del diritto e del settore verso un modus
operandi più chiaro.
Forse sarebbe anche il caso di seguire l'esempio della Spagna
laddove gli investimenti sempre maggiori da parte dei player
stranieri ed italiani sono giustificati anche da un alta
semplificazione amministrativa/burocratica del settore rinnovabili,
non come in Italia, dove "è necessario complicarsi la vita per
rendere migliore il mondo".
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