Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti,
Altero
Matteoli presenterà, al preconsiglio dei Ministri di oggi, il
terzo decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti.
Il Decreto legislativo correttivo dovrebbe essere approvato al
prossimo Consiglio dei Ministri ed inizierà, così, il suo iter ma
per la definitiva approvazione e successiva pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale dovrà ottenere il
parere della Conferenza
unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni di
Camera e Senato.
Il Decreto contiene alcune novità tra le quali:
- Project financing con gara unica;
- subappalto delle opere specialistiche con sonto massimo
dell’8%;
- gara per realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo;
- eliminazione della riduzione del 20% a favore degli enti
pubblici nel calcolo degli importi delle progettazioni,
e con lo stesso che è
costituito da 4 articoli il Governo
tenta di dare risposta alla
procedura di infrazione n.
2007/2309 ed alla successiva nota di costituzione in mora
inviata l’1 febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità Europee
alla rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea
cui hanno fatto seguito le sentenze della
Corte di Giustizia 15
maggio 2008, C-147/06 e C-148/06.
L’articolo 1 del terzo decreto correttivo contiene, infatti,
disposizioni di adeguamento comunitario e con lo stesso
vengono appartate al codice dei contratti correzioni ed
integrazioni in tutti quegli articoli per i quali è stata aperta la
procedura d’infrazione ed in particolare vale la pena notare come
l’articolo 153 del Codice relativo al “Promotore” è totalmente
riscritto mentre gli articoli 154 e 155 relativi rispettivamente
alla “Valutazione della proposta” ed alla “Indizione della gara”
vengono abrogati.
Ricordiamo, anche, che le censure della Comunità Europea
riguardano:
- gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a
terzi;
- i soggetti ai quali possono essere affidati i contratti
pubblici;
- la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e
dei consorzi;
- la verifica della capacità dei candidati;
- l’iscrizione di fornitori o prestatori di servizi in elenchi
ufficiali;
- la possibilità di avvalersi della capacità di terzi;
- il dialogo competitivo;
- l’informazione dei candidati/offerenti;
- i criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto;
- ’attribuzione diretta di appalti pubblici in caso di fallimento
o di risoluzione del contratto;
- le disposizioni in materia di promotore;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del
contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire;
- la società pubblica di progetto;
- le concessioni relative alle infrastrutture strategiche;
- le regole applicabili alle infrastrutture strategiche nel
settore dell’energia;
L’articolo 2 del terzo decreto correttivo contiene, poi, le
“Disposizioni di coordinamento”, l’articolo 3 le “Disposizioni a
tutela della legalità e l’articolo 4 la “Norma finanziaria”.
Il
Governo ha, dunque, considerato in
maniera estensiva
la scadenza della legge delega (2 anni dalla data di
pubblicazione del Codice dei Contratti e quindi l’1 luglio 2008)
per potere effettuare modifiche al Codice stesso e intende che la
scadenza dell’1 luglio sia riferita alla preventiva approvazione
dello schema di decreto correttivo da parte del Consiglio dei
Ministri, mentre la definitiva approvazione successiva ai pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato potrà avvenire
anche dopo la citata scadenza.
Successivamente all’approvazione del terzo decreto correttivo il
Ministro delle Infrastrutture, Matteoli potrà procedere alla
riformulazione del nuovo testo del Regolamento che in atto è
stato restituito al Ministero dalla Corte dei Conti dopo una
bruciante bocciatura.
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