EPPUR QUALCOSA SI MUOVE

24/06/2008

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Altero Matteoli presenterà, al preconsiglio dei Ministri di oggi, il terzo decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti.
Il Decreto legislativo correttivo dovrebbe essere approvato al prossimo Consiglio dei Ministri ed inizierà, così, il suo iter ma per la definitiva approvazione e successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dovrà ottenere il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Il Decreto contiene alcune novità tra le quali:
  • Project financing con gara unica;
  • subappalto delle opere specialistiche con sonto massimo dell’8%;
  • gara per realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo;
  • eliminazione della riduzione del 20% a favore degli enti pubblici nel calcolo degli importi delle progettazioni,
e con lo stesso che è costituito da 4 articoli il Governo tenta di dare risposta alla procedura di infrazione n. 2007/2309 ed alla successiva nota di costituzione in mora inviata l’1 febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità Europee alla rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea cui hanno fatto seguito le sentenze della Corte di Giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06.
L’articolo 1 del terzo decreto correttivo contiene, infatti, disposizioni di adeguamento comunitario e con lo stesso vengono appartate al codice dei contratti correzioni ed integrazioni in tutti quegli articoli per i quali è stata aperta la procedura d’infrazione ed in particolare vale la pena notare come l’articolo 153 del Codice relativo al “Promotore” è totalmente riscritto mentre gli articoli 154 e 155 relativi rispettivamente alla “Valutazione della proposta” ed alla “Indizione della gara” vengono abrogati.
Ricordiamo, anche, che le censure della Comunità Europea riguardano:
  • gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi;
  • i soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici;
  • la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi;
  • la verifica della capacità dei candidati;
  • l’iscrizione di fornitori o prestatori di servizi in elenchi ufficiali;
  • la possibilità di avvalersi della capacità di terzi;
  • il dialogo competitivo;
  • l’informazione dei candidati/offerenti;
  • i criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto;
  • ’attribuzione diretta di appalti pubblici in caso di fallimento o di risoluzione del contratto;
  • le disposizioni in materia di promotore;
  • la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire;
  • la società pubblica di progetto;
  • le concessioni relative alle infrastrutture strategiche;
  • le regole applicabili alle infrastrutture strategiche nel settore dell’energia;
L’articolo 2 del terzo decreto correttivo contiene, poi, le “Disposizioni di coordinamento”, l’articolo 3 le “Disposizioni a tutela della legalità e l’articolo 4 la “Norma finanziaria”.

Il Governo ha, dunque, considerato in maniera estensiva la scadenza della legge delega (2 anni dalla data di pubblicazione del Codice dei Contratti e quindi l’1 luglio 2008) per potere effettuare modifiche al Codice stesso e intende che la scadenza dell’1 luglio sia riferita alla preventiva approvazione dello schema di decreto correttivo da parte del Consiglio dei Ministri, mentre la definitiva approvazione successiva ai pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato potrà avvenire anche dopo la citata scadenza.

Successivamente all’approvazione del terzo decreto correttivo il Ministro delle Infrastrutture, Matteoli potrà procedere alla riformulazione del nuovo testo del Regolamento che in atto è stato restituito al Ministero dalla Corte dei Conti dopo una bruciante bocciatura.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata