Regole più semplici a sostegno della produzione di energia
elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da
cogenerazione. Questo in sintesi quanto prevede il testo integrato
delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio
sul posto (TISP) pubblicato con deliberazione 3 giugno 2008
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Lo scopo principale è quello di adottare un testo integrato dello
scambio sul posto che includa sia le condizioni tecnico economiche
per le fonti rinnovabili sia le condizioni tecnico economiche per
la cogenerazione ad alto rendimento tenendo conto delle
differenziazioni di cui alle rispettive disposizioni normative in
materia di oneri e condizioni per l'accesso alle reti. Tutto ciò
sulla base dei seguenti principi fondamentali:
- semplicità applicativa per gli utenti dello scambio sul
posto;
- trasparenza, in modo che i bilanci di energia elettrica sulle
reti elettriche possano tenere conto dell'energia elettrica
effettivamente immessa e prelevata;
- corretta valorizzazione economica dell'energia elettrica
immessa e prelevata nell'ambito dello scambio sul posto;
- visibilità dell'incentivo trasferito agli utenti dello scambio
sul posto;
- garanzia di attribuzione dello scambio sul posto alla
cogenerazione ad alto rendimento attraverso un opportuno sistema di
verifiche.
Le nuove regole, operative dall'1 gennaio 2009, riguarderanno
impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con
potenza fino a 200 kW e impianti di produzione da fonti rinnovabili
fino a 20 kW. Sarà possibile innalzare la soglia per le rinnovabili
fino a 200 kW non appena sarà varato il necessario decreto
attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 2008.
Le novità più significative rispetto al meccanismo attualmente in
vigore prevedono che il servizio di scambio sul posto venga erogato
dal GSE (e non più dai distributori) e gestito attraverso un
portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema
nazionale.
Inoltre, l'eventuale credito, nel caso di fonti rinnovabili, può
essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo
annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in
precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se
utilizzare l'eventuale credito negli anni successivi, al pari delle
fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell'anno,
ottenendo un compenso monetario.
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