Nelle procedure di aggiudicazione
automatiche, in caso di
invalidità della gara per l'aggiudicazione di un contratto della
p.a. per l'
illegittima esclusione di alcune ditte offerenti
non occorre disporre la rinnovazione integrale della procedura e
quindi la riapertura della stessa fase di presentazione delle
offerte, ma può legittimamente mantenersi fermo il sub-procedimento
di presentazione delle offerte e disporre la rinnovazione solo
della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute.
Questo in quanto nelle procedure di aggiudicazione
automatiche, l'accertamento dei vizi concernenti
l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti non necessita di
rinnovare la procedura sin dal momento della presentazione delle
offerte.
Questo in sintesi quanto affermato dal Consiglio di stato sez. V
con la decisione del 9 giugno 2008 n. 2843 in relazione a una gara
di appalto per la quale la commissione giudicatrice aveva proceduto
ad escludere dalla gara una impresa a causa della mancata
presentazione del certificato dei carichi pendenti.
La decisione del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti
in merito alla possibilità di rinnovare o meno l'intero
procedimento di gara a seguito dell'illegittima esclusione di una o
più imprese. In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno
rilevato due casi possibili:
- il caso di una gara con procedura di aggiudicazione
automatica;
- il caso di una gara in cui per l'aggiudicazione è necessario
effettuare apprezzamenti di discrezionalità tecnica o
amministrativa, con attribuzione di punteggi legati a valutazioni
di ordine tecnico (licitazione privata col metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, appalto concorso).
Nel primo caso, nell'eventualità che la gara venga invalidata per
l'esclusione illegittima di un'impresa, non occorre disporre la
rinnovazione integrale della procedura, ma può legittimamente
mantenersi fermo il subprocedimento di presentazione delle offerte
e disporre la rinnovazione solo della fase dell'esame comparativo
delle offerte già pervenute.
Nel secondo caso, l'illegittima esclusione di un concorrente, se
accertata dopo l'esame delle offerte, rende necessario il rinnovo
dell'intero procedimento a partire dalla stessa fase di
presentazione delle offerte. La riammissione delle concorrenti
originariamente escluse, infatti, impedirebbe di effettuare una
valutazione delle loro offerte rispettando i
principi della par
condicio tra i concorrenti e della necessaria contestualità del
giudizio comparativo, perché la seconda valutazione risulterebbe
oggettivamente condizionata dall'intervenuta conoscenza delle
precedenti offerte e dall'attribuzione del punteggio.
© Riproduzione riservata