Riforma successioni: autoliquidazione, tutela giovani eredi e sanzioni
In una Circolare dell'Agenzia delle Entrate, tutte le novità operative in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte con la Riforma Fiscale
La c.d. "riforma fiscale" ha introdotto importanti novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Cosa cambia in concreto con l’autoliquidazione dell’imposta di successione? Chi deve autoliquidare e quando? Come cambiano gli obblighi documentali, le deduzioni e i controlli?
Imposta di successione e donazioni: la Circolare del Fisco con tutte le novità
Con la Circolare del 16 aprile 2025, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito proprio tutti i chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal d.Lgs. n. 139/2024, dalla legge n. 104/2024 e dal d.Lgs. 87/2024, che spostano il baricentro verso una gestione più autonoma da parte del contribuente, con strumenti digitali, obblighi rafforzati e un impianto sanzionatorio più equo ma rigoroso.
Questi i contenuti del documento:
- Oggetto dell’imposta e ufficio competente per l’applicazione dell’imposta
- Introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta
- Svincolo delle attività cadute in successione in favore dell’unico erede di età non superiore a ventisei anni
- Determinazione dell’imposta
- Presentazione della dichiarazione di successione
- Limiti alla deducibilità dei debiti
- Liberalità indirette
- Disciplina del coacervo
- Disposizioni finali, abrogazioni e decorrenza
- Esonero dal regime di responsabilità solidale
- Modifiche relative alle sanzioni sulle imposte di successione e donazione
Vediamo in dettaglio le principali novità.
Il principio dell’autoliquidazione dell’imposta
La principale novità è l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta, in luogo della storica competenza esclusiva degli uffici finanziari. L’art. 27 del TUS, come modificato, stabilisce infatti che:
- l’imposta è liquidata direttamente dagli eredi sulla base della dichiarazione di successione (art. 33 TUS);
- eventuali errori o omissioni vengono rettificati con la stessa natura dell’imposta oggetto di correzione (non si distingue più tra “suppletiva” e “complementare”).
Per consentire i versamenti, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “1539” per l’imposta sulle successioni in autoliquidazione, da utilizzare nel modello F24.
Inoltre, la competenza per l’imposta di successione spetta all’ufficio dell’Agenzia in cui il defunto aveva l’ultima residenza.
Deducibilità dei debiti: nuovi limiti e casi pratici
Viene posta una maggiore attenzione ai limiti di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. La circolare chiarisce che le spese sostenute per familiari a carico sono deducibili entro un tetto mensile di 258 euro, salvo idonea documentazione.
Tra gli esempi illustrati nella Circolare il pagamento della retta scolastica per un figlio fiscalmente a carico solo a partire dal 2025, con deducibilità calcolata solo sui mesi effettivi di carico.
Le ulteriori novità
Giovani eredi e svincolo dei beni
Un punto di rilievo operativo è rappresentato dal nuovo comma 4-bis dell’art. 48, relativo allo svincolo delle attività cadute in successione richiesto da un unico erede di età non superiore a 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Gli istituti di credito dovranno consentire l’operazione, nei limiti delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo dovute, se:
- l’erede è l’unico e ha età anagrafica non superiore a 26 anni alla data della richiesta;
- eventuali altri chiamati all’eredità abbiano rinunciato.
Liberalità indirette e trust: quando scatta l’imposta
Le nuove disposizioni estendono l’imposta anche ai trasferimenti a titolo gratuito derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Viene riformato anche l’art. 56-bis TUS sulle liberalità indirette: l'accertamento è ora ammesso solo se l'esistenza dell’atto risulta da dichiarazioni rilasciate in ambito di procedimenti tributari, superando il precedente requisito del valore minimo di 350 milioni di lire.
Coacervo: abrogato quello successorio, confermato quello donativo
La riforma chiarisce che, ai soli fini delle franchigie, le donazioni effettuate in vita vengono attualizzate e sommate al valore delle quote ereditarie. Viene invece abrogato l’istituto del coacervo successorio, già ritenuto implicitamente superato dalla prassi.
Inoltre, viene introdotto l’esonero dal regime di responsabilità solidale per determinati soggetti, ad esempio i beneficiari di trasferimenti esenti ex art. 3 TUS o appartenenti al Terzo Settore.
Il nuovo regime sanzionatorio
Infine come previsto dal D.L. n. 87/2024, vengono modificate le sanzioni su successioni e donazioni. Ad esempio:
- l’omessa dichiarazione è punita con il 120% dell’imposta dovuta (non più 120-240%);
- il ritardo fino a 30 giorni è punito con una sanzione del 45% (anziché 60-120%).
- Nel caso di dichiarazione infedele si applica una sanzione amministrativa pari all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200%);
- In casi di omissione o infedeltà su dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo si applica la sanzione da 250 a 1000 euro (invece di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- nelle ipotesi di altre violazioni, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%;
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimento di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all’80% (in luogo di quella dal 100 al 200%) e da 250 a 2000 euro, in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- soppressa la presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da legali rappresentanti delle banche, società o enti.
Vengono inoltre istituiti i nuovi codici tributo “A139” per le sanzioni e “A152” per gli interessi.
Documenti Allegati
Circolare