Sicurezza sul lavoro: la Cassazione sulle responsabilità per DVR incompleto
In un'interessante sentenza, si chiariscono le responsabilità del datore di lavoro se un incidente è strettamente connesso alla mancata indicazione del rischio nel DVR
Nel giorno in cui si celebra il lavoro, si ricorda anche il dovere imprescindibile di tutelare chi lavora. Il 1° maggio non è infatti solo un’occasione simbolica, ma un richiamo concreto alla centralità della sicurezza: un principio che non può essere negoziato, rinviato o gestito con superficialità.
Proprio per questo, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta il presidio tecnico e giuridico che tutela quotidianamente la sicurezza dei lavoratori.
Ma cosa accade quando questo strumento è redatto in modo formale e non sostanziale? Chi risponde, in caso di incidenti causati da una valutazione incompleta? E come si valuta la concretezza delle misure preventive? A fare chiarezza al riguardo è la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 febbraio 2025, n. 8301.
Sicurezza sul lavoro: responsabilità penale per carenze nella valutazione dei rischi
Il ricorso riguarda la condanna per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza a seguito di un grave infortunio subito da un operaio durante l’esecuzione di operazioni ordinarie in cantiere. Dalle indagini è stato accertato che il rischio correlato all’attività non era stato adeguatamente considerato nel DVR aziendale; da parte sua, il datore di lavoro ha sostenuto di avere delegato ad altri oggetti la redazione del DocumentoR.
La questione centrale diventa: può il datore di lavoro essere esonerato da responsabilità se il DVR è stato predisposto da altri soggetti, magari esterni?
Gli ermellini sono stati chiari al riguardo, confermando la piena legittimità della condanna del datore di lavoro e ribadendo che:
- la responsabilità del datore di lavoro è personale e non delegabile in ordine alla valutazione dei rischi;
- la semplice predisposizione formale del DVR non è sufficiente, se lo stesso risulta carente, generico o lacunoso rispetto ai rischi concreti presenti in azienda;
- il datore deve assicurarsi l’effettività e l’adeguatezza della valutazione anche quando si avvale di consulenti esterni o RSPP.
Secondo la Corte, il datore non può limitarsi a firmare un DVR predisposto da altri senza verificarne il contenuto e la congruità rispetto alle reali condizioni operative. In particolare, la responsabilità penale sussiste anche in assenza di dolo, per colpa in vigilando e organizzativa.
Valutazione dei rischi: le norme di riferimento
Gli ermellini hanno fatto riferimento all'applicazione del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), in particolare:
- all'art. 17, comma 1, lett. a), che stabilisce l’obbligo indelegabile del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi;
- all'art. 28, relativo ai contenuti obbligatori del DVR, con riferimento ai rischi specifici e alle misure di prevenzione adottate;
- all’art. 29, comma 1,che prevede l’aggiornamento obbligatorio del DVR a seguito di modifiche del processo lavorativo o in caso di infortuni significativi.
I giudici di piazza Cavour hanno anche richiamato il principio consolidato secondo cui la redazione del DVR non può ridursi a un adempimento burocratico, ma deve essere lo strumento operativo di gestione della sicurezza aziendale.
DVR e responsabilità penale del datore di lavoro
In conclusione, il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto la condanna della Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la correlazione tra incidente occorso con:
- la mancata segnalazione del rischio all’interno del DVR;
- la mancata indicazione di una procedura di prevenzione del rischio.
Il DVR si era quindi rivelato inadeguato, posto che le peculiari modalità con cui si doveva effettuare l'operazione "incriminata", generatrici di rischio di gravi infortuni per i lavoratori addetti, non erano state considerate per individuare i necessari mezzi di prevenzione.
In definitiva, la responsabilità dell'imputato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si è fondata sulla violazione:
- dell'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificatasi in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro;
- dell'obbligo di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 T.U.S.L., all'interno del quale il datore di lavoro è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Ne deriva anche che il DVR non può essere trattato come una formalità e che:
- esso deve essere specifico, contestualizzato e aggiornato;
- la delega a consulenti o RSPP non esonera dalla verifica del contenuto;
- la responsabilità penale permane anche in assenza di dolo;
- sono escluse le ipotesi di esonero se l’infortunio deriva da rischio prevedibile.
Documenti Allegati
Sentenza