Inconferibilità e incarichi pubblici: ANAC chiede un passo indietro sul Milleproroghe 2025
L’Autorità segnala le criticità derivanti dall’abrogazione del divieto di incarichi a ex politici locali negli enti partecipati: cosa prevede la nuova proposta
Rivedere il quadro normativo, riportando coerenza e tutela al sistema delle inconferibilità degli incarichi: a chiedere un passo indietro al Governo e al Parlamento rispetto all’abrogazione del comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, contenuta nel Milleproroghe 2025, è ANAC, con l’Atto di segnalazione del 26 marzo 2025, n. 2.
Inconferibilità incarichi: ANAC chiede di rivedere la norma abrogata dal Milleproroghe 2025
Ricordiamo che con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. Milleproroghe 2025), è stato abrogato l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, che vietava il conferimento di incarichi gestionali negli enti locali e partecipati a soggetti provenienti da incarichi politici. La soppressione ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale e criticità sistemiche, segnalate puntualmente dall’ANAC.
In particolare, con l’atto di segnalazione del 26 marzo 2025, n. 2, approvato con delibera n. 132, l’ANAC evidenzia l’urgenza di ripristinare la norma abrogata, ritenendola essenziale per prevenire conflitti di interesse e garantire imparzialità.
Le osservazioni delle Autorità
In particolare, l’Autorità osserva che:
- la norma abrogata costituiva una delle più applicate nei procedimenti di vigilanza e consulenza ANAC;
- l’eliminazione del divieto crea una disparità di trattamento territoriale (resta il divieto per incarichi regionali, viene meno per quelli locali);
- la rimozione del comma 2 contrasta con la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024, che aveva censurato l’impianto normativo per violazione della legge delega;
- l’assenza di tutele nei livelli amministrativi più vicini al cittadino espone i servizi essenziali a potenziali logiche di lottizzazione e condizionamento politico.
Si propone, quindi, un intervento normativo di riallineamento, suggerendo un nuovo testo dell’art. 7 che includa un comma 2-bis con effetto equivalente a quello abrogato, ma ristretto agli incarichi provenienti da cariche politiche.
La ratio complessiva è prevenire l’influenza indebita della politica nella gestione pubblica, assicurando imparzialità e selezione meritocratica.
Inconferibilità: rilevanza giurisprudenziale e applicazione pratica
La giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato la funzione sistemica delle norme sulle inconferibilità, ritenendole strumenti fondamentali per tutelare l’imparzialità percepita e sostanziale dell’amministrazione pubblica.
In particolare, il TAR Lazio ha chiarito che tali norme non hanno finalità sanzionatoria, ma preventiva, e mirano a evitare che soggetti “politicamente esposti” possano assumere ruoli gestionali in contesti dove potrebbero esercitare, direttamente o indirettamente, pressioni o condizionamenti. Il giudice ha ribadito che il principio meritocratico e l’autonomia dell’apparato amministrativo devono prevalere sulle logiche di continuità politica, soprattutto nel conferimento di incarichi ad elevata discrezionalità tecnica o gestionale.
Confronto tra normativa previgente e proposta ANAC: cosa cambia
Prima dell’abrogazione disposta dal Milleproroghe 2025, l’art. 7, comma 2, del d.lgs. 39/2013 vietava il conferimento di incarichi dirigenziali e amministrativi negli enti locali o in società da essi controllate a soggetti che, nell’anno o nei due anni precedenti, avessero ricoperto cariche politiche o posizioni apicali in enti partecipati dello stesso ambito territoriale. Questa disposizione rappresentava uno dei presìdi più efficaci contro il passaggio diretto dalla funzione politica a quella amministrativa, soprattutto a livello locale.
Con l’abrogazione del comma, tale divieto è venuto meno, lasciando inalterato solo il vincolo previsto per gli incarichi regionali (comma 1). L’ANAC propone di reintrodurre il divieto, limitandone però l’ambito soggettivo solo alle cariche politiche “in provenienza” e escludendo la rilevanza degli incarichi come amministratore o presidente di enti partecipati.
L’obiettivo è quello di ristabilire una tutela omogenea tra livelli territoriali diversi, evitando il rischio di condizionamento politico e garantendo una maggiore coerenza costituzionale con i principi affermati dalla Corte.
In questa prospettiva, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 7 appare in contrasto con il consolidato orientamento volto a preservare la netta separazione tra indirizzo politico e gestione: da qui l’urgenza che la norma venga tempestivamente modificata”, “ripristinando il precedente regime delle inconferibilità nei confronti di coloro che abbiano rivestito cariche in organi di indirizzo politico, eliminando dunque lo svolgimento, in provenienza, degli incarichi amministrativi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché di modificare nello stesso senso il comma 1 del medesimo articolo 7”.
Documenti Allegati
Delibera