Superbonus e mancata attestazione nella CILAS: errore formale o decadenza?
La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle conseguenze di un errore nella compilazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il superbonus (CILAS)
Un errore nella compilazione della CILAS può compromettere il diritto al Superbonus? La mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio (quadro f) può essere sanata? In caso di decadenza, è possibile recuperare le spese sostenute con altre forme di detrazione?
Superbonus e mancata attestazione nella CILAS: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
Chi ha avuto a che fare con le detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio) sa bene che, tra una normativa “leggera”, una schizofrenica attività di modifica, continui (e spesso ondivaghi) chiarimenti degli enti preposti al controllo e scadenze ravvicinate, non è mai stato facile iniziare e concludere in tranquillità una pratica di Superbonus.
Lo dimostra ancora una volta un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 122/2025) che offre spunti importanti per i professionisti impegnati nella gestione dei bonus edilizi, con particolare riferimento al Superbonus.
Nel caso oggetto della nuova risposta, il proprietario di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari (art. 119, comma 9, lettera a), D.L. n.34/2020) e oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus (cappotto termico, sostituzione serramenti, impianti, fotovoltaico e accumulo), aveva presentato una CILA ordinaria e, come richiesto, anche una CILA-Superbonus (CILAS).
La pratica risultava però incompleta: mancava la compilazione del quadro "F", relativo all'attestazione degli estremi del titolo edilizio o della legittimazione dell'immobile, come richiesto dall'art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020, che tra le cause di decadenza dal Superbonus riporta "assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo" (ovvero il quadro F).
Nel caso specifico, l’edificio era stato previamente sanato con apposita pratica edilizia, rendendolo legittimo dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Tuttavia, nella CILAS era stata omessa la spunta nel quadro F, dove devono essere indicate una delle seguenti ipotesi:
- costruzione completata prima del 1° settembre 1967;
- costruzione autorizzata da titolo edilizio;
- costruzione legittimata da successivo provvedimento.
Le domande all’Agenzia delle Entrate
In relazione all'errore, sono stati posti i seguenti quesiti:
- se la mancata compilazione del quadro F costituisca errore formale o sostanziale, tale da comportare la decadenza dal Superbonus;
- se, in caso di decadenza, sia possibile convertire le detrazioni da Superbonus in detrazioni da bonus ordinari;
- quali siano i tempi concessi per regolarizzare la situazione tramite ravvedimento operoso;
- come calcolare sanzioni e interessi;
- se una eventuale vendita degli immobili possa generare plusvalenze tassabili con l'imposta sostitutiva del 26%.
Sulla decadenza dal Superbonus
Dopo la consueta ricostruzione del quadro normativo di riferimento (comma 13-ter, art. 119, del Decreto Rilancio e modello di CILAS approvato in Conferenza unificata), relativamente all’errore commesso nella compilazione della CILAS, l’Agenzia delle Entrate afferma “la mancata compilazione del suddetto quadro determina la decadenza dall'agevolazione in questione (cd. Superbonus)”.
L'assenza dell'attestazione nel quadro "F" non è considerata un semplice errore formale ma un vizio sostanziale. Anche se l'immobile risultava già legittimato da precedente sanatoria, la mancata compilazione implica la perdita definitiva del diritto al Superbonus.
Il comma 13-ter, art. 119, del Decreto Rilancio, infatti, cita le seguenti cause di decadenza dal Superbonus:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
La mancata compilazione del quadro F risulta essere la causa di decadenza di cui alla lettera c).
Sulla possibilità di fruire di altre detrazioni
La decadenza dal Superbonus non impedisce, però, il recupero delle spese attraverso le detrazioni ordinarie, come:
- Ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013);
- Bonus ristrutturazioni (art. 16, D.L. n. 63/2013).
Tuttavia, per tali detrazioni non è più possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese effettuate dal 30 marzo 2024, ai sensi del D.L. n. 39/2024.
Il recupero sarà possibile solo tramite utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi, subordinatamente alla capienza IRPEF del contribuente.
Su ravvedimento operoso e Plusvalenze
L’Agenzia conferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la posizione, purché prima della notifica di atti impositivi.
Si accoglie la proposta del contribuente di considerare, per il calcolo di sanzioni e interessi, la data di invio del modello di cessione del credito come dies a quo.
In merito alla vendita degli immobili, poiché il contribuente decade dal Superbonus, non si applica la nuova tassazione del 26% prevista per le plusvalenze “Superbonus” (art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR).
Eventualmente, si applicherà la disciplina ordinaria delle plusvalenze su immobili venduti entro 5 anni dall'acquisto o costruzione.
Conclusioni
La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate offre un chiarimento importante sul confine tra errore formale ed errore sostanziale. Ricordiamo che il comma 5-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 tutela le violazioni meramente formali, disponendo che esse non comportano la decadenza dalle agevolazioni fiscali, a condizione che non pregiudichino l’esercizio delle attività di controllo: “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.
Tuttavia, come chiarito dal Fisco, la mancata compilazione del quadro "F" costituisce una delle specifiche cause di decadenza previste dalla norma e, proprio per questo, non può essere ricondotta a una violazione formale. In questo senso, l’Agenzia delle Entrate — che, è bene ricordarlo, non è il legislatore — ha fornito un’interpretazione obbligata dal tenore letterale della norma: qualificare la mancata compilazione del quadro F come errore formale equivarrebbe, infatti, a rendere inapplicabile una causa di decadenza espressamente prevista.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 29 aprile 2025, n. 122