Bonus edilizi e General contractor: occhio all’attestazione SOA
La Corte di Giustizia Tributaria di Modena chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di attestazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi
Dal 2020, con l’introduzione del Superbonus, il quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali per l’edilizia si è evoluto in modo particolarmente frenetico. Il legislatore è intervenuto a più riprese, modificando non solo l’impianto della maxi-detrazione prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), ma anche le regole relative all’utilizzo delle opzioni alternative alla fruizione diretta del beneficio, ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Nel tempo, si sono aggiunti ulteriori strumenti di controllo, tra cui i meccanismi di verifica preventiva e selettiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, introdotti con l’art. 122-bis del Decreto Rilancio. Questa norma consente all’Amministrazione finanziaria di sospendere e, successivamente, annullare le comunicazioni di opzione che presentano profili di rischio fiscale.
A completare il quadro, sono sopraggiunti provvedimenti specifici come l’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, che ha introdotto l’obbligo di attestazione SOA per le imprese che eseguono lavori agevolati di importo superiore a 516.000 euro. Obbligo che, per essere operativo, ha richiesto anche un chiarimento normativo ufficiale tramite l’art. 2-ter del D.L. n. 11/2023.
L’introduzione della certificazione SOA in ambito edilizio privato ha generato dubbi interpretativi, soprattutto rispetto alla figura – sempre più diffusa – del general contractor, spesso incaricato della gestione complessiva degli interventi senza eseguire direttamente i lavori.
Bonus edilizi tra controlli e giustizia
In questo contesto stratificato e incerto, non sorprende che l’ultima parola spetti sempre più spesso non agli enti di controllo (Sportello Unico per l’Edilizia per gli aspetti autorizzativi, Agenzia delle Entrate per i profili fiscali, ENEA per le verifiche energetiche), bensì ai giudici.
È il caso della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, che con la sentenza n. 81 del 27 febbraio 2025 ha chiarito la portata soggettiva dell’obbligo di qualificazione SOA, con particolare riferimento al general contractor.
Il caso
La vicenda riguarda un intervento di Sismabonus 85% su parti comuni, con doppio salto di classe sismica, per il quale era stata esercitata l’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Il credito è stato però scartato dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei controlli ex art. 122-bis, a causa della mancata certificazione SOA in capo alla società che aveva stipulato il contratto di appalto, operante come general contractor.
La società ha eccepito che il proprio ruolo si limitava al coordinamento delle attività, senza esecuzione diretta dei lavori, interamente affidati a imprese subappaltatrici regolarmente certificate. Secondo questa tesi, quindi, l’obbligo di qualificazione avrebbe dovuto gravare solo sui soggetti esecutori.
Un’impostazione, questa, che avrebbe consentito l’esonero dei general contractor “non edili” dal possesso della SOA, anche per appalti milionari.
ANCE: tra principio e prassi, cautela massima
Va ricordato che il 4 luglio 2023 anche l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) si era espressa sul punto, osservando che:
“In coerenza con l’art. 10-bis, comma 1 del D.L. n. 21/2022 e con l’art. 2-ter, comma 1, lett. d), n. 3) del D.L. n. 11/2023, sarebbe ragionevole ritenere che, nel caso di affidamento a un general contractor che si limiti al coordinamento, non sia necessario il possesso della SOA”.
Tuttavia, ANCE aveva anche precisato che “in assenza di chiarimenti ufficiali si segnala che nella prassi si stanno adottando linee interpretative di maggior cautela che ritengono necessaria la condizione SOA a prescindere dal ruolo svolto dall’impresa affidataria e facendo riferimento solo al valore dei lavori oggetto del contratto”.
La decisione
La Corte tributaria ha rigettato il ricorso, ritenendo inapplicabile la distinzione tra esecuzione e coordinamento. Secondo i giudici, ciò che conta è la qualità di appaltatore rivestita dalla società. La lettura del contratto stipulato ha confermato l’assunzione di un impegno vincolante alla realizzazione dell’opera, sebbene tramite soggetti terzi.
Ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. n. 11/2023, il limite dei 516.000 euro va valutato per ciascun contratto, e la certificazione SOA è necessaria per chiunque stipuli un appalto di lavori, anche senza esecuzione diretta.
“Chiunque stipuli contratti di appalto per lavori superiori a tale cifra – afferma la Corte – deve dotarsi di certificazione SOA. A tale regola non si sottrae la società che svolge il ruolo di general contractor”.
Il precedente richiamo dell’Agenzia delle Entrate
Il principio espresso dalla CGT modenese non è del tutto nuovo. Già la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata esclusivamente a imprese già in possesso della SOA, senza alcuna deroga.
La stessa circolare aveva ribadito che:
- il possesso della SOA è requisito essenziale per accedere sia alla detrazione che alle opzioni alternative (sconto/cessione);
- il requisito deve essere posseduto al momento della stipula del contratto (dopo la fase transitoria);
- la soglia di 516.000 euro deve essere valutata per ciascun contratto, anche in caso di subappalto integrale.
La sentenza modenese non fa che confermare l’interpretazione dell’Agenzia, applicandola però a un caso concreto e rilevante.
Il controllo dell’Agenzia delle Entrate
Il rigetto dell’opzione per la cessione del credito è avvenuto nell’ambito di un controllo preventivo ai sensi dell’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020, introdotto per contrastare le frodi nei bonus edilizi. Il sistema di verifica automatizzato ha rilevato l’anomalia, sospeso la cessione e, una volta accertata l’assenza del requisito SOA, ha comunicato lo “scarto” della pratica.
Anche su questo aspetto la Corte ha confermato anche la legittimità dell’azione dell’Agenzia, evidenziando che i controlli preventivi sono pienamente coerenti con la finalità antifrode del sistema di gestione dei bonus edilizi.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Modena 27 febbraio 2025, n. 81