Documenti offerta tecnica: quando l'omissione non è sanabile

La sentenza del Consiglio di Stato: nessuna sanabilità o integrazione per l'offerta tecnica priva di un allegato richiesto a pena di esclusione

di Redazione tecnica - 03/05/2025

Il rispetto delle clausole della lex specialis nelle gare di appalto comporta una doppia responsabilità: quella a carico dell’operatore di attenersi a quanto prescritto nel disciplinare e quella a carico della SA legata al c.d. “autovincolo”.

Ne deriva che nel caso in cui una prescrizione sull’offerta tecnica non venga rispettata, l’esclusione del concorrente è un atto dovuto da parte dell’amministrazione, senza possibilità di rimediare con il soccorso istruttorio. Non solo: se la SA ha invece addirittura aggiudicato l’appalto a questo OE, l’affidamento è illegittimo.

Offerta tecnica e requisiti minimi: occhio alle dichiarazioni obbligatorie

A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 aprile 2025, n. 3547 con la quale è intervenuto in un contenzioso relativo all’aggiudicazione in favore di un’impresa che non aveva presentato la dichiarazione sostitutiva sulla conformità dei prodotti oggetto della fornitura.

In particolare il disciplinare richiedeva tra i documenti dell’offerta tecnica, a pena di esclusione, un modello specifico contenente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui l’operatore attestava la conformità dei prodotti ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nonostante il primo classificato non abbia allegato tale dichiarazione, la stazione appaltante, tuttavia, ha aggiudicato ugualmente la commessa, ritenendo che i contenuti potessero essere ricavati da altra documentazione e ha mantenuto la proposta in gara.

Dopo la presentazione del ricorso da parte del secondo classificato, il TAR ha annullato l’aggiudicazione, decisione che il Consiglio di Stato ha avallato in appello.

 

Le responsabilità dell'OE e della Stazione Appaltante

Spiega infatti Palazzo Spada che l’omessa presentazione di una dichiarazione prevista a pena di esclusione non consente margini di discrezionalità alla stazione appaltante.

E ciò in base a tre principi fondamentali:

  1. Affidamento: i concorrenti devono poter contare sull’applicazione uniforme delle regole;
  2. Parità di trattamento: ogni deroga alla lex specialis genera un’alterazione della concorrenza;
  3. Autovincolo: la PA non può disapplicare il bando da essa stessa emanato.

“La disposizione escludente non può poi essere degradata a clausola meramente formale, priva di reale portata prescrittiva e, dunque, superabile aliunde dagli offerenti, ovvero integrabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio”.

Nel caso in esame, l’obiettivo del modello richiesto era proprio quello di vincolare formalmente l’offerente al rispetto di uno standard qualitativo essenziale, e non semplicemente agevolare il lavoro della commissione di gara.

Non solo: non vi era alcuna possibilità di ricostruire o integrare la dichiarazione attraverso elementi presenti in altri allegati, proprio in virtù della chiarezza prescrittiva della clausola e della sua qualificazione come causa di esclusione.

Ne deriva che, in applicazione del principio di autoresponsabilità, ciascun concorrente assume il rischio delle omissioni, e l’errore nell’invio della documentazione è imputabile esclusivamente all’operatore.

L’appello della SA è stato quindi respinto, confermando l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’OE che aveva omesso di allegare un documento la cui mancanza era sanzionata dal disciplinare con l’esclusione. Se il bando impone la presentazione di un allegato specifico a pena di esclusione, la sua mancanza non può essere sanata né integrata.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati