Sottocriteri e autovincolo della commissione: fino a dove può spingersi la discrezionalità?

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce i limiti entro cui la commissione di gara può introdurre sub-criteri e sub-punteggi senza violare la lex specialis e il diritto UE.

di Redazione tecnica - 06/05/2025

In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), fino a che punto la commissione di gara può esercitare la propria discrezionalità tecnica? È legittima l’introduzione di sub-criteri e relativi sub-punteggi successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte? E quali sono i limiti invalicabili posti dal diritto nazionale ed eurounitario?

Sottocriteri e autovincolo della commissione: interviene il Consiglio di Stato

A rispondere a questi interrogativi è la sentenza del Consiglio di Stato 25 febbraio 2025, n. 1629 , che offre un'importante occasione per fare chiarezza su un tema centrale nelle procedure di gara: il rapporto tra potere valutativo della commissione e vincoli derivanti dalla lex specialis.

Il caso riguarda una gara indetta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti) per un servizio di vigilanza, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica. L’aggiudicazione è stata impugnata, tra l’altro, per l’illegittima introduzione di sub-criteri e sub-punteggi non previsti espressamente nel disciplinare.

In particolare, la commissione aveva introdotto quattro livelli valutativi ("più che adeguato", "adeguato", "parzialmente adeguato", "non adeguato"), associando a ciascuno un punteggio proporzionato al massimo previsto per ciascun criterio.

Secondo l’appellante, questa modulazione avrebbe alterato i pesi originariamente fissati dal bando, con conseguente violazione dei principi di par condicio e trasparenza.

Il quadro giurisprudenziale: tra diritto UE e nazionale

Il Consiglio di Stato ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che trova fondamento anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare:

  • è legittima l’introduzione di sub-criteri e relativi punteggi anche dopo la presentazione delle offerte, purché:
    • costituiscano una mera specificazione dei criteri già indicati nella lex specialis;
    • non alterino il peso dei criteri stabiliti dal bando;
    • non incidano sulla preparazione delle offerte o producano effetti discriminatori.
  • la commissione può autovincolarsi nella propria valutazione discrezionale attraverso criteri “motivazionali”, senza modificare i criteri di valutazione né i relativi fattori di ponderazione.

La decisione: legittima specificazione, non modifica dei criteri

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la commissione si sia limitata a dettagliare i criteri previsti dal bando, introducendo scaglioni valutativi proporzionati ai punteggi massimi già assegnati. Tale articolazione:

  • non ha inciso sul peso relativo dei criteri fissati nella lex specialis;
  • ha mantenuto inalterato il rapporto tra i criteri tecnici e l’offerta complessiva;
  • ha anzi reso il giudizio più trasparente e controllabile, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza (art. 97 Cost.).

Ne consegue che l’appello è stato rigettato in toto.

Conclusioni e indicazioni operative

La sentenza conferma la possibilità per la commissione di gara di introdurre sub-criteri e sub-punteggi anche successivamente alla presentazione delle offerte, purché:

  • si tratti di una specificazione coerente e motivata dei criteri già fissati;
  • non venga alterato il peso dei criteri indicati nel bando;
  • l’intervento sia trasparente, proporzionato e non discriminatorio.

Per le stazioni appaltanti è fondamentale documentare in modo puntuale le modalità di articolazione dei punteggi, assicurando coerenza con la lex specialis.

Per gli operatori economici, la consapevolezza che la commissione può dettagliare (ma non modificare) i criteri, deve orientare fin dall’inizio la formulazione dell’offerta e la strategia partecipativa.

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