Denuncia infortuni on line: pubblicato dall'INAIL
il nuovo manuale che consentirà di utilizzare la nuova applicazione
informatica che da luglio sarà disponibile per tutti gli utenti che
a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
mansionario,
delle modifiche effettuate alle tabelle istituzionali dell'INAIL
ed, in particolare, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
testo unico sicurezza lavoro, dovranno effettuare la denuncia
infortuni. Ricordiamo, infatti, che a seguito all'entrata in vigore
del
D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve effettuare
comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA in caso di infortuni che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell'evento e, ai fini assicurativi, quelle che comportano
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Per tale motivo l'INAIL ha predisposto un'applicazione on line,
inizialmente disponibile solo per le aziende, i consulenti del
lavoro e le associazioni di categoria, mediante la quale
semplificare sempre più tutti gli adempimenti legati alla gestione
del rapporto assicurativo.
Per poter effettuare la denuncia on line, sarà necessario
effettuare prima la registrazione al portale dell'INAIL
collegandosi alla pagina:
PAGINA DI REGISTRAZIONE
Effettuata la registrazione, è necessario effettuare il login ed
inserire, quindi, nome utente e password validi negli appositi
spazi presenti nella barra orizzontale in alto presente in tutte le
pagine del portale dell'INAIL.
Effettuato il login, è necessario selezionare dal menù delle
funzioni autorizzate la
Denuncia Infortunio e scegliere la
PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) di propria competenza,
arrivando, quindi, direttamente all'applicazione per la denuncia
infortuni on line. A questo punto sarà sufficiente seguire la
compilazione per i casi di:
- nuova denuncia;
- denunce in lavorazione: visualizzare le denunce che l'utente
non ha ancora inviato all'INAIL ed eventualmente terminare la loro
compilazione e l'inoltro;
- denuncia tramite file: inviare le denunce con la procedura
offline, ossia tramite il file in formato .txt o .xml;
- Denunce inviate: visualizzare la situazione delle denunce
inviate online ed offline (è possibile consultare solo le denunce
inviate a decorrere dal 17 Aprile 2007. Per le denunce inviate
prima di tale data, bisogna rivolgersi alla sede INAIL di
competenza)
Ricordiamo, inoltre, che la mancata comunicazione dell'infortunio
comporta una sanzione ai sensi dell'art. 55, comma i) ed l) del
testo unico, ed, in particolare:
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per
la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento
agli infortuni superiori a 3 giorni;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per
la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento
agli infortuni superiori ad un giorno.
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