Costi della manodopera: quando è obbligatorio indicarli?
La sentenza del TAR: Niente soccorso istruttorio per l’omessa indicazione di costi della manodopera e oneri aziendali se l'affidamento non riguarda un servizio di natura intellettuale
In presenza di un appalto di servizio non intellettuale, è ammissibile l'offerta che non contenga i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza? L'eventuale omissione è sanabile? E l'aggiudicazione è legittima oppure va annullata?
Omissione costi della manodopera: quando è ammissibile?
Si tratta di interessanti quesiti a cui ha fornito una chiara risposta la recente sentenza del TAR Emilia-Romagna del 3 aprile 2025, n. 317, nell’ambito di un ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto di servizi tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Secondo il ricorrente, l’aggiudicazione sarebbe stata illegittima perché l’OE aggiudicatario non avrebbe indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza nella propria offerta.
La SA ha difeso la legittimità del provvedimento sostenendo che il servizio avesse natura intellettuale, pertanto esonerato da tale obbligo, oppure – in subordine – che l’omissione potesse essere sanata mediante soccorso istruttorio.
Soccorso istruttorio: niente sanabilità per l'offerta tecnica
Una tesi non condivisa dal TAR, secondo cui l’appalto non aveva natura intellettuale, poiché non si trattava di prestazioni professionali ad alto contenuto specialistico, personalizzate caso per caso e per le quali l’operatore economico aveva l’obbligo legale autonomo di indicare in offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali, a prescindere da quanto previsto dalla lex specialis.
Questo obbligo, spiega il giudice amministrativo, eterointegra il bando, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2020, e non è sanabile tramite soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.
Indicazione dei costi della manodopera: cosa prevede il Codice dei Contratti
Il riferimento principale è l’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, che ricalca l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo l’obbligo per gli operatori di indicare separatamente i costi del personale e quelli per la sicurezza, salvo che si tratti di servizi intellettuali.
Tuttavia, la giurisprudenza ha sempre affermato che il servizio è “intellettuale” solo se:
- fondato su prestazioni personali,
- non standardizzabili,
- fondate su elevata competenza professionale.
Inoltre, l’art. 101, co. 3 del nuovo Codice esclude espressamente la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per carenze riguardanti elementi dell’offerta economica.
La sentenza del TAR
In conclusione:
- il servizio non era qualificabile come intellettuale, né lo era stato qualificato dalla legge di gara, motivo per cui l’operatore avrebbe dovuto indicare i costi nel modulo editabile;
- i costi della manodopera e della sicurezza sono elementi essenziali dell’offerta, non sanabili con il soccorso istruttorio.
Il ricorso è stato quindi accolto, annullando l’aggiudicazione e il contratto stipulato, con obbligo per la SA di procedere con l’affidamento in favore dell’OE ricorrente.
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Sentenza