Sanatoria edilizia, tolleranze costruttive e zone sismiche: la Regione Marche verso l’adeguamento al Salva Casa

La Regione Marche pubblica la Legge n. 4/2025 di modifica della Legge n. 1/2018 relativa alle norme per le costruzioni in zone sismiche

di Gianluca Oreto - 06/05/2025

La riforma edilizia inizia (quasi) sempre dal basso. Ma servono norme chiare, attuabili e coordinate. E quando manca una cornice coerente, tocca alle Regioni – o peggio ancora ai Comuni – inventarsi regole operative.

Un rischio concreto nel settore dell’edilizia, soprattutto dopo che l’Accordo della Conferenza Unificata 27 marzo 2025 (Rep. atti 35/UE) ha previsto che se entro il 9 maggio 2025 le Regioni non avranno adeguato la modulistica alle nuove regole del Salva Casa, dovranno farlo i Comuni “in ogni caso” entro il 23 maggio 2025.

Un rischio concreto (e molto rilevante) che potrebbe condurre verso una nuova regolamentazione senza criterio, in cui ogni Comune avrà l’onere di interpretare le nuove regole.

La nuova Legge della Regione Marche

Nell’attesa dell’aggiornamento della modulistica, la Regione Marche ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 36 (sarà un caso questo numero?) del 24 aprile 2025, la Legge 17 aprile 2025, n. 4 recante “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)”.

La nuova legge regionale delle Marche rappresenta il primo passo concreto per attuare l’Accordo della Conferenza Unificata e avviare così l’adeguamento della modulistica unificata alla luce delle modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa).

Tra le novità principali relative alla Legge n. 1/2018:

  • modifica dei commi 2 e 3, dell’art. 12: ridefinita la funzione dei Comuni nei procedimenti di sanatoria ex art. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, specificando la possibilità di effettuare controlli a campione e chiarendo i flussi informativi con la struttura tecnica regionale;
  • inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater: introdotte disposizioni operative sui procedimenti relativi alle tolleranze costruttive, all’accertamento di conformità per gli abusi parziali e le variazioni essenziali (art. 36-bis, TUE), e l’accertamento di conformità per gli abusi più gravi (art. 36, TUE);
  • modifica degli artt. 13, 14 e 15: previsione di verifiche sulle difformità edilizie e obblighi di trasmissione dei controlli regionali, con gestione documentale tramite sistemi informativi integrati. È stato inoltre introdotto un esplicito riferimento alla documentazione prevista dai nuovi articoli, ora qualificata come essenziale ai fini dell’ammissibilità delle istanze.

Osservazioni

La legge marchigiana anticipa bene il percorso previsto a livello nazionale. Inserendo già nella L.R. 1/2018 riferimenti puntuali a documenti, controlli, flussi digitali e documentazione essenziale, si prepara all’adeguamento della modulistica edilizia, nel pieno rispetto dell’Accordo della Conferenza Unificata dello scorso 27 marzo.

Resta da verificare come e quando la Giunta regionale approverà le disposizioni attuative previste dall’art. 6 della legge: sarà questo il vero banco di prova per l’operatività dei nuovi flussi digitali e per l’uniformità della modulistica nei territori comunali.

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