Requisiti di partecipazione: il Consiglio di Stato sulle verifiche a campione

La sentenza di Palazzo Spada: legittimo l'operato del RUP imperniato sui principi di efficienza ed economicità dell'attività amministrativa

di Redazione tecnica - 07/05/2025

Qual è il limite tra il dovere di controllo e il principio di proporzionalità nelle gare pubbliche? È lecito per la stazione appaltante verificare solo un campione delle dichiarazioni rese dai concorrenti? È obbligatorio produrre già in fase di gara i contratti di lavoro per il personale tecnico indicato nell’offerta?

A queste e ad altre domande risponde il Consiglio di Stato con la sentenza del 2 maggio 2025, n. 3716, enunciando alcuni principi di valore generale e trasversale per tutte le stazioni appaltanti chiamate a bilanciare rigore, proporzionalità e sostenibilità operativa nei procedimenti di verifica e valutazione delle offerte.

Dichiarazioni concorrenti: il Consiglio di Stato sulle verifiche a campione

La controversia oggetto della sentenza riguarda una gara per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica nella gestione di fondi strutturali europei a livello regionale. Il criterio di aggiudicazione era l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un focus valutativo sulla qualità professionale e sulla stabilità del gruppo di lavoro proposto dal concorrente.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, lamentando che:

  • non erano stati presentati, in fase di gara, i contratti di lavoro con i membri del gruppo tecnico;
  • il RUP aveva effettuato solo una verifica parziale (15 professionisti su 86 totali) delle dichiarazioni rese dagli operatori sulle esperienze pregresse;
  • la prima classificata avrebbe vantato esperienze professionali in ambiti non pertinenti ai criteri di gara.

Il TAR, in prima istanza, aveva rigettato il ricorso, affermando che:

  • la legge di gara non richiedeva la presentazione dei contratti di lavoro già firmati;
  • la stabilità del gruppo di lavoro risultava dal documento descrittivo allegato in offerta tecnica;
  • i curricola presentati erano coerenti e congruenti con i requisiti richiesti.

 

Verifiche a campione: quando sono ammesse

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della decisione di primo grado, fornendo chiarimenti di interesse generale per la corretta impostazione delle procedure pubbliche.

In particolare il Collegio ha ribadito che le verifiche a campione non sono vietate, a meno che la legge di gara non disponga diversamente. La verifica “a tappeto” non è imposta da nessuna norma, né tantomeno costituisce un obbligo operativo per il RUP.

Da questo punto di vista, l’art71 del d.P.R. n. 445/2000espressamente richiamato dal disciplinare, legittima il controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai concorrenti.

La verifica svolta a campione quindi è stata ritenuta congrua e proporzionata, anche alla luce dei principi di efficienza e economicità dell’azione amministrativa.

Il valore delle dichiarazioni rese in sede di gara

Inoltre le dichiarazioni rese dai concorrenti, se valutate positivamente dalla stazione appaltante e confermate dalla verifica a campione, costituiscono elementi istruttori validi ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/1990. È dunque legittimo che l’amministrazione:

  • operi un richiamo per relationem alle dichiarazioni già acquisite;
  • non proceda ad ulteriori accertamenti su ciascun componente se le verifiche effettuate non hanno evidenziato incongruenze.

Chiarimenti sulla documentazione da produrre 

In riferimento all’offerta tecnica, secondo i giudici di Palazzo Spada è sufficiente produrre schede curricolari anonime, atte a consentire la valutazione di coerenza e qualità professionale.

Solo dopo l’aggiudicazione, il concorrente è tenuto a presentare i curricola nominativi, entro 10 giorni, per consentire la verifica di corrispondenza con quanto dichiarato;

Nel caso in esame, nessun passaggio della legge di gara imponeva la presentazione di contratti di lavoro già sottoscritti, impegno troppo oneroso per un’impresa che non sia certa dell’aggiudicazione in proprio favore.

 

Implicazioni operative per RUP e stazioni appaltanti

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione.

La sentenza, da questo punto di vista, rappresenta un utile riferimento per RUP e stazioni appaltanti che intendano utilizzare le verifiche a campione come strumento per validare le dichiarazioni rese dagli OE.

In particolare:

  • le verifiche a campione sono una modalità legittima di controllo, da pianificare con criteri oggettivi e da documentare adeguatamente;
  • la documentazione dell’offerta tecnica deve essere proporzionata alla fase procedurale, essendo sufficiente la descrizione progettuale in gara, mentre i dettagli contrattuali vanno perfezionati post-aggiudicazione;
  • non può essere richiesto ai concorrenti di attivare rapporti giuridici onerosi in assenza di aggiudicazione definitiva.
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