Regolarità fiscale e appalti pubblici: chiarimenti dal Fisco sul rilascio del DURF

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 633/1972 non può essere inclusa nel computo per il rilascio del DURF, anche se l'impresa fiscalmente regolare

di Redazione tecnica - 09/05/2025

Nel contesto degli appalti pubblici e dei contratti soggetti a obblighi rafforzati in materia di regolarità fiscale, il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) rappresenta un requisito imprescindibile.

Il DURF consente all’impresa di accedere ad appalti senza subire le stringenti verifiche su ritenute e compensazioni, ma per ottenerlo è necessario dimostrare, tra l’altro, che i versamenti effettuati nel conto fiscale nell’ultimo triennio siano almeno pari al 10% dei ricavi dichiarati.

Rilascio DURF: nuova risposta del Fisco sull'IVA non imponibile

E proprio su questo punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 29 aprile 2025, n. 123, chiarendo definitivamente un dubbio che riguarda ad esempio imprese operanti anche a livello internazionale: nel computo di questa soglia del 10%, si può considerare anche l’IVA non imponibile ex art. 9 del DPR n. 633/1972?

Il caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate

La società istante, attiva nel settore della logistica e spedizioni per eventi fieristici, ha segnalato che pur essendo pienamente in regola con tutti gli obblighi fiscali, non riesce a superare la soglia dei versamenti richiesta dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 per ottenere il DURF. Il motivo? L’elevata incidenza di operazioni internazionali non imponibili ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72, operazioni che – pur regolari – non generano un versamento IVA effettivo.

Secondo l’impresa, il criterio del 10% dei versamenti rispetto ai ricavi non dovrebbe penalizzare chi opera con clienti esteri o in operazioni assimilate agli scambi internazionali, dove l’IVA è oggettivamente non dovuta.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha ricordato innanzitutto che l’art. 17-bis è stato introdotto per contrastare fenomeni di evasione in ambito di appalti e subappalti. Il DURF rappresenta quindi una sorta di “bollino fiscale” che permette di escludere l’impresa da adempimenti complessi in materia di ritenute, ma solo se questa dimostra:

  • di essere attiva da almeno tre anni;
  • di non avere debiti fiscali o contributivi superiori a 50.000 euro;
  • e soprattutto, di aver effettuato, nell’ultimo triennio, versamenti in conto fiscale per almeno il 10% dei ricavi dichiarati.

Il Fisco ha chiarito che tale percentuale si calcola sommando i versamenti effettuati tramite F24, al lordo di eventuali compensazioni, per tributi, contributi e premi INAIL. Non rilevano, però, i pagamenti dei ruoli né, appunto, importi che non si traducono in versamenti, come l’IVA non imponibile.

In passato, l’Agenzia aveva già ammesso alcune eccezioni – come l’IVA dovuta per operazioni in split payment o reverse charge – ma nel caso dell’art. 9 si tratta di operazioni per loro natura escluse dall’imposizione, e quindi prive di un debito d’imposta. Non c’è dunque alcun versamento che possa essere valorizzato nel calcolo.

I punti salienti chiariti dall’Agenzia

Il Fisco ha stabilito che:

  • il requisito del 10% si calcola solo sui versamenti effettivamente registrati nel conto fiscale, tramite modello F24;
  • sono escluse dal computo le imposte “teoriche” su operazioni oggettivamente non imponibili, come quelle ex art. 9 del d.P.R. n. 633/1972;
  • il DURF non può essere rilasciato se, pur in assenza di violazioni formali, non si raggiunge la soglia del 10% perché le operazioni attive non generano IVA da versare.

Eccezioni ammesse al calcolo

Sono invece ammesse al calcolo, in via eccezionale, alcune forme di IVA “traslata” a soggetti terzi, come nel caso di:

  • scissione dei pagamenti (split payment);
  • inversione contabile (reverse charge);
  • consolidamento fiscale;
  • trasparenza per i soci;
  • IVA di gruppo (in cui la liquidazione è centralizzata).

Considerazioni operative 

In conclusione, pur essendo in regola sotto ogni profilo, un’impresa potrebbe trovarsi nella condizione di non poter ottenere il DURF per il solo fatto che una larga parte delle proprie operazioni è non imponibile ai fini IVA.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del requisito del 10% contano solo i versamenti “realmente” registrati in conto fiscale: le operazioni non imponibili, per quanto frequenti e legittime, non concorrono al computo complessivo.

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