Attività di progettazione e di verifica: ANAC interviene sull'incompatibilità dei ruoli
In un comunicato a firma del Presidente, l'Autorità chiarisce se ci sia conflitto di interessi fra le attività e se sia possibile incorrere in una causa di esclusione
L’attività di verifica della progettazione è compatibile con quella di redazione dello stesso progetto, oppure va svolta da soggetti diversi? Tra “vecchio” e “nuovo” Codice Appalti è cambiato qualcosa? E nel caso si riscontri un conflitto di interessi, l’OE va escluso?
Attività di progettazione e di verifica: sono incompatibili
A fornire chiarimenti e indicazioni operative sull’incompatibilità tra l’attività di verifica e l’attività di progettazione afferente lo stesso progetto è l’ANAC, con il Comunicato del Presidente del 30 aprile 2025.
La norma di riferimento, ricorda l’Autorità, è il comma 3 dell’art. 34 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), il quale espressamente prevede che “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”.
Viene così ripresa la stessa formula dell’art. 26, comma 7 del precedente d.lgs. n. 50/2016, rispetto al quale l’Autorità aveva chiarito che “Tale causa di incompatibilità riscontrata in sede di partecipazione alla gara in capo a un operatore economico ne determina l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016”, generando una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile.
Affidamento delle attività allo stesso soggetto: è causa di esclusione
Allo stesso modo, la violazione del divieto di cui all’art. 34 comma 3 risulta riconducibile alle cause di esclusione di cui all’art. 95, (Cause di esclusione non automatica) che al comma 1 lettera b) espressamente prevede “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 non diversamente risolvibile”.
Evidenzia ANAC che “In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”.
Sul punto l’Autorità ha richiamato il parere n. 61/2024 secondo cui “il configurarsi del conflitto di interessi richiede verifiche in concreto e sulla base di prove specifiche, pertanto, l’eventuale esclusione da una gara d’appalto di un operatore economico che versi nella condizione di cui all’art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 (che ha sostituito l’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice), non è automatica, ma deve essere pronunciata all’esito di una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta”.
Le indicazioni di ANAC
Considerato che il conflitto di interessi rientra tra le cause di esclusione non automatica (art. 95, comma 1 lettera b), del d. Lgs. n. 36/2023) e che la valutazione in concreto è rimessa alla stazione appaltante, ANAC raccomanda di prevedere espressamente nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l’attività di verifica.
Questo perché nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione, nonostante la valutazione da parte della SA, il conflitto di interessi appare difficilmente risolvibile e superabile, considerato che è necessaria la garanzia di terzietà del soggetto verificatore.
False dichiarazioni: le conseguenze
Infine, ANAC segnala che l’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la segnalazione da parte del RUP all’Autorità.
Nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, ANAC potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni.
Documenti Allegati
Comunicato