CCNL diverso da quello indicato nel bando: obbligatoria la verifica di equivalenza

La sentenza del TAR Sicilia: illegittima l'aggiudicazione senza controllare che l'OE garantisca effettivamente le tutele economiche e sociali del contratto richiesto nella lex specialis

di Redazione tecnica - 12/05/2025

Nel caso in cui un concorrente scelga di applicare un CCNL differente da quello richiesto dalla lex specialis, scatta un doppio onere: quello a carico dello stesso operatore, di presentare la dichiarazione di equivalenza del contratto e quello della SA di verificarne l’effettiva corrispondenza in termini economici e di tutele.

Equivalenza del CCNL: verifica obbligatoria

A spiegarlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 24 aprile 2025, n. 1335, pronunciandosi in merito a una procedura per l’affidamento di una fornitura, nella quale la lex specialis prevedeva esplicitamente – ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023 ( Codice dei contratti) – l’obbligo di applicare il CCNL “commercio, distribuzione e servizi o equivalente”.

Secondo il ricorrente, l’aggiudicataria aveva indicato, in sede di offerta, l’applicazione del contratto “metalmeccanica-industria”, senza fornire alcuna dichiarazione di equivalenza con quello richiesto dalla lex specialis. Non solo: né la Stazione Appaltante né il RUP avrebbero attivato i necessari controlli previsti dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023.

Sarebbero quindi stati violati i commi 3 e 4 del citato articolo, che disciplinano espressamente l’ipotesi in cui l’operatore economico indichi un contratto diverso da quello richiesto. La mancanza di dichiarazione e verifica dell’equivalenza avrebbero dovuto determinare l’esclusione dell’offerta, in quanto non seria né congrua, soprattutto alla luce dell’elevato impatto della manodopera sul costo complessivo del servizio.

Il principio di applicazione dei CCNL di settore

Nel valutare la questione, il giudice amministrativo ha richiamato la ratio e il contenuto dell’art. 11, che rappresenta un presidio a garanzia delle tutele economiche e normative dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici.

In particolare la norma:

  • al comma 1 impone l’applicazione del contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono le prestazioni, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • al comma 2 obbliga le stazioni appaltanti a indicare in gara il CCNL da applicare, in conformità al comma 1;
  • al comma 3 ammette che l’operatore economico possa applicare un contratto diverso, a condizione che garantisca le stesse tutele previste da quello indicato dalla SA;
  • al comma 4 impone, in caso di differente CCNL, l’obbligo di presentare una dichiarazione di equivalenza delle tutele, da verificarsi con le modalità di cui all’art. 110 del Codice (verifica dell’anomalia dell’offerta).

In assenza di tale dichiarazione e della relativa verifica, la SA non può procedere all’aggiudicazione.

 

 

Principio di equivalenza: come si applica 

Il TAR ha sottolineato come il principio di equivalenza – cardine dell’evidenza pubblica e del favor partecipationis – non possa essere invocato per legittimare un’offerta che non rispetta i requisiti essenziali fissati dalla lex specialis.

Nello specifico:

  • non è giustificabile la presentazione di un’offerta difforme rispetto alle specifiche tecniche indicate dalla lex specialis;
  • non consente l’accettazione di soluzioni che si discostino dai requisiti tecnici minimi obbligatori, configurandosi altrimenti un inammissibile aliud pro alio;
  • la discrezionalità tecnica della PA trova un limite insuperabile nei requisiti essenziali delle prestazioni richieste, i quali rappresentano condizioni di partecipazione alla gara e non possono essere oggetto di equivalenza.

Le conclusioni del TAR: aggiudicazione illegittima

Il ricorso è stato quindi accolto, ritenendo illegittima l'aggiudicazione in favore del concorrente che aveva indicato un CCNL differente, senza presentare la relativa dichiarazione di equivalenza e senza che la SA ne avesse verificato l'effettiva corrispondenza. L'affidamento è stato quindi annullato, con dichiarazione di subentro del ricorrente

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