Offerta poco chiara: la SA deve attivare il soccorso istruttorio?

La sentenza del TAR: esclusione illegittima se è possibile sanare i dubbi senza apportare modifiche all'offerta

di Redazione tecnica - 12/05/2025

Un'offerta tecnica poco chiara va automaticamente esclusa da una procedura di gara oppure è possibile attivare il soccorso istruttorio? Se sì, in che termini?

A chiarire ogni dubbio sulle modalità operative che una SA deve applicare in caso di un'offerta ambigua è il TAR Emilia Romagna con la sentenza 8 aprile 2025, n. 333, in riferimento al ricorso di un concorrente escluso senza che fosse stato attivato il soccorso istruttorio, in applicazione dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Offerta ambigua: il TAR sull'attivazione del soccorso istruttorio

Nel caso in esame, la SA aveva escluso l’offerta per presunta incompatibilità tra il prezzo unitario offerto e il totale dell’offerta. L’Amministrazione aveva quindi ritenuto “indefinibile” l’offerta e aveva escluso il concorrente.

La ricorrente ha invece dimostrato di avere secondo le istruzioni del disciplinare e che il contenuto dell'offerta caricata sulla Piattaforma della SA risultava sostanzialmente in linea con l’Allegato, pur presentando lievi difformità di forma, non tali da inficiare l’interpretazione univoca dell’offerta.

Nel valutare la questione, il TAR ha sottolineato un principio fondamentale: in presenza di dubbi o ambiguità meramente formali, l’amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 101, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici.

 

Soccorso istruttorio: tipologie e ambiti di applicazione

L’articolo 101 del nuovo Codice ha sistematizzato l’istituto del soccorso istruttorio, distinguendone chiaramente finalità e ambiti applicativi. In sintesi:

Soccorso integrativo o completivo (comma 1, lett. a)

  • Finalizzato a colmare lacune documentali nella documentazione amministrativa, esclusi gli elementi dell’offerta economica o tecnica.
  • Valido solo per documenti mancanti ma acquisibili d’ufficio.

Soccorso sanante (comma 1, lett. b)

  • Consente di correggere irregolarità, inesattezze od omissioni nella documentazione amministrativa, purché non si tratti di documenti inammissibili per incertezza del soggetto.

Soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3)

  • Rilevante per ambiguità e chiarimenti relativi all’offerta tecnica o economica.
  • È espressamente ammesso solo per chiarire e non per modificare contenuti.
  • Termine per rispondere: minimo 5 giorni, massimo 10.
  • Non può alterare né migliorare l’offerta, ma solo esplicitarne la volontà negoziale già espressa.

Soccorso correttivo (comma 4)

  • Consente ai concorrenti di correggere autonomamente errori materiali prima dell’apertura delle offerte, a condizione che non sia violato l’anonimato né modificato il contenuto sostanziale dell’offerta.

 

La decisione del TAR: esclusione illegittima 

Sulla base di queste coordinate normative, il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione, confermando la correttezza formale e sostanziale dell’offerta della ricorrente. Secondo i giudici “Non sussistono contraddizioni tra il ribasso offerto sul singolo prodotto e quello indicato sull’importo complessivo a base d’asta, né ambiguità tali da rendere incomprensibile l’offerta”.

In ossequio al principio di favor partecipationis, è possibile evitare l’esclusione di un OE in presenza di irregolarità meramente formali, superabili con una verifica ragionevole.

Nel caso in esame, la comprensione dell’offerta era possibile anche attraverso la semplice somma matematica delle unità offerte e del prezzo unitario indicato. L’Amministrazione avrebbe potuto, e dovuto, procedere con una richiesta di chiarimento, per confermare la coerenza dell’offerta.

A tale proposito, giurisprudenza consolidata, anche nella vigenza del precedente art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ha più volte affermato che “Il soccorso istruttorio serve a evitare che formalismi eccessivi travolgano la sostanza, con danno sia per la concorrenza che per l’interesse pubblico alla migliore offerta.”

 

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