In seguito ad una richiesta dell’Ance relativa ad ottenere
chiarimenti sulla riduzione Inail per le imprese edili ed,
in particolare, sull’ambito di applicazione del beneficio della
riduzione dell’11,50% previsto dall’art. 29 della legge 341
del 1995, l’Inail, con nota del 14 marzo, prot. n. 766/06,
trasmessa a tutte le strutture territoriali dell’istituto, ha
effettuato le precisazioni qui di seguito riportate.
Secondo quanto disposto dall’art. 29 della citata legge n. 341/1995
possono beneficiare dello riduzione dell’11,50% - ferma restando la
prevista iscrizione alla Cassa Edile di cui al comma 3 del medesimo
art. 29 - i datori di lavoro che esercitano le attività edili
individuate dai codici Istat 1991, dal 45.1 al 45.45.2.
Visto che la voce di tariffa 7110 è correlata ai codici Istat 45.12
(trivellazioni e perforazioni) e 45.45 (altri lavori speciali di
costruzione), le aziende edili, la cui attività è classificata in
tale voce, possono avvalersi della riduzione dell’11,50% dei premi
Inail.
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