Salvo il nuovo regolamento in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici (DM 37/2008). La
pubblicazione sul supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta
ufficiale n. 147 del 25 giugno scorso del
decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 recante
"Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria, entrato in vigore lo stesso 25 giugno, ha
eliminato la paventata ipotesi, in realtà anticipata dalla prima
bozza del dl, di una abrogazione totale del nuovo regolamento.
Una eventuale abrogazione del nuovo regolamento avrebbe avuto dei
risvolti catastrofici dal punto di vista normativo, creando un
vuoto normativo totale in materia di sicurezza negli impianti.
Ricordiamo, infatti, che il DM 37/2008 ha abrogato la legge 46/90
ridisegnando il quadro normativo per quanto riguarda le
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.
Con il dl 112, invece, all'art. 35, comma 2 viene abrogato
unicamente l'art. 13 del DM 37/08, articolo riguardante l'obbligo
di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il
libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegnarla al soggetto che
utilizza l'immobile. Viene, quindi, anche abrogato l'obbligo di
riportare nell'atto di trasferimento la garanzia del venditore in
merito alla conformità degli impianti alla vigente normativa in
materia di sicurezza e l'obbligo di riportare, salvo espressi patti
contrari, la dichiarazione di conformità.
Sempre l'art. 35 del dl 112, al comma 1 prevede che entro il 31
marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emani uno o più decreti,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti
a disciplinare:
- il complesso delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad
uso privato e per le imprese;
- la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva
sicurezza;
- la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di
violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle
lettere a) e b).
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