Polizze catastrofali: tutte le novità approvate dalla Camera

Approvato in Assemblea il DDL di conversione del D.L. n. 39/2025. Dai parametri per la definizione del valore dei beni, agli esoneri fino alle polizze per edifici con abusi, ecco cosa cambia

di Redazione tecnica - 14/05/2025

Il “colpo di coda” dato dal Governo con il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, che ha prorogato il termine per adempiere l’obbligo di stipula di polizza catastrofale, si appresta a diventare legge.

Dopo l’approvazione con modifiche avvenuta alla Camera, il ddl è infatti adesso al vaglio del Senato prima del via libera definitivo, che dovrà necessariamente arrivare entro il prossimo 30 maggio.

Polizze catastrofali obbligatorie: le tappe normative 

Vale la pena ripercorrere le tappe di un impianto normativo poco chiaro e che ha necessitato non soltanto di diversi aggiustamenti, vista anche la numerosità e l'eterogeneità dei soggetti e degli interessi coinvolti, ma anche di diversi chiarimenti, tra cui quelli dell'ANIA e del MIMIT.

Questi gli step principali:

  • l’art. 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare entro il 1° gennaio 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, arrecati da calamità naturali ed eventi catastrofali avvenuti sul territorio nazionale;
  • il termine per la stipula è stato differito al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024);
  • il Decreto attuativo del MEF del 30 gennaio 2025, n. 18 sugli schemi assicurativi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 febbraio 2025, ha specificato le differenze su massimali e condizioni in base alle dimensioni dell’impresa;
  • il D.L. n. 39/2025, ha differito i termini stabilendo che:
    • a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, l’obbligo scatta il 1° ottobre 2025; con perdita di eventuali benefici per inadempimento a partire da questa data;
    • b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, l’obbligo scatta il 31 dicembre 2025.
    • c) per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 è confermato il termine del 31 marzo 2025. In questo caso, l’inadempimento con il quale si perde l'accesso ad eventuali benefici si applica dopo novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

Novità introdotte in sede referente

Durante i lavori parlamentari, sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni all’art. 1. Vediamole in dettaglio.

Parametri per la definizione del valore dei beni da assicurare

Si stabiliscono i seguenti parametri per definire il valore dei beni da assicurare:

  • beni immobili: il valore di ricostruzione a nuovo;
  • beni mobili: si considera il costo di rimpiazzo;
  • terreni: è assunto il costo di ripristino delle condizioni originarie.

Esenzioni per le grandi imprese

Come specificato al comma 3-ter, le grandi imprese e le loro controllate/collegate che soddisfano i requisiti del DM n. 18/2025, sono esonerate da limiti su franchigie, scoperti o proporzionalità dei premi. Si tratta di un’apertura che consente maggiore flessibilità nella contrattazione assicurativa per soggetti di grandi dimensioni.

Monitoraggio dei contratti

Il comma 3-quater stabilisce che il Garante per la sorveglianza dei prezzi dovrà monitorare l’evoluzione delle condizioni di mercato relative ai contratti assicurativi obbligatori

Abusi edilizi

Uno dei punti più rilevanti del decreto è contenuto nel comma 3-quinquies, che chiarisce la possibilità o meno di applicare la polizza a beni sui quali siano presenti abusi edilizi.

La norma stabilisce che l’obbligo assicurativo sussiste solo per gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo edilizio valido o per quelli:

  • realizzati in un’epoca in cui il titolo non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria;
  • per i quali sia in corso un procedimento di condono edilizio.

In assenza di uno di questi presupposti, l’immobile non può essere assicurato e, in caso di evento catastrofale, non può ricevere alcun indennizzo pubblico, nemmeno tramite bandi straordinari o interventi emergenziali.

Beni di terzi e ripristino obbligatorio

Infine, al comma 3-sexies si dirime la questione dei beni impiegati nell’attività d’impresa ma appartenenti a soggetti terzi. Se l’imprenditore assicura anche tali beni (in assenza di altra copertura da parte del proprietario), l’indennizzo:

  • spetta al proprietario;
  • deve essere esclusivamente utilizzato per il ripristino del bene o della sua funzionalità.

Entrata in vigore

Fermo restando gli scaglionamenti temporali per la piena applicazione degli obblighi assicurativi, già vigenti per le grandi imprese, una panoramica completa sulla tipologia di polizze disponibili è consultabile sul nostro comparatore RC smart, sempre al passo con gli aggiornamenti previsti dalla normativa.

 

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