Principio di rotazione e affidamento diretto: interviene il TAR
Il TAR Campania chiarisce i limiti applicativi del principio di rotazione negli affidamenti diretti sottosoglia, anche in presenza di avviso pubblico e soggetti formalmente distinti ma sostanzialmente collegati.
È possibile derogare al principio di rotazione negli affidamenti diretti? Cosa accade quando il nuovo affidamento proviene da un soggetto giuridicamente distinto ma sostanzialmente riconducibile alla stessa amministrazione? Il contraente uscente può essere selezionato?
Principio di rotazione e affidamento diretto: la sentenza del TAR Campania
A queste domande ha risposto il TAR Campania con la sentenza n. 3671 dell’8 maggio 2025, offrendo spunti di riflessione fondamentali sull’applicazione del principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) negli appalti sottosoglia.
La sentenza riguarda un affidamento diretto di un servizio di supporto tecnico per la predisposizione di una gara assicurativa, effettuato da una centrale di committenza regionale, a favore di un operatore economico che aveva già ricevuto, da parte dell’amministrazione regionale, un precedente incarico nello stesso ambito merceologico.
La procedura era stata preceduta da un avviso pubblico sul portale MEPA per la raccolta di proposte, al quale avevano risposto più operatori. Tuttavia, l’aggiudicazione è avvenuta con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti.
L’affidamento è stato impugnato, tra l’altro, per violazione del principio di rotazione, trattandosi di incarico conferito allo stesso soggetto già affidatario di un precedente servizio ritenuto sostanzialmente analogo.
Il principio di rotazione
Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso e chiarito che il principio di rotazione:
- Si applica agli affidamenti diretti: secondo
quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, il principio
di rotazione trova applicazione in tutti gli affidamenti
sottosoglia, inclusi quelli diretti, quando si tratta di commesse
ricadenti nello stesso settore merceologico, categoria di opere o
settore di servizi.
L’unica deroga prevista – al comma 5 del medesimo articolo – riguarda le procedure negoziate senza bando (art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e)), a condizione che l’indagine di mercato sia stata condotta senza limitazioni al numero degli operatori economici da invitare.
Nel caso esaminato, trattandosi di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), tale deroga non poteva trovare applicazione, anche se la procedura era stata preceduta da un avviso pubblico aperto. - Opera anche in assenza di perfetta identità tra i
servizi: il TAR ha sottolineato che il principio di
rotazione si applica non solo in caso di identità perfetta tra due
affidamenti, ma anche quando essi rientrano nel medesimo settore
merceologico.
Il nuovo servizio di “advisory” e il precedente servizio di “risk assessment” sono stati ritenuti entrambi riconducibili all’ambito delle consulenze tecniche in materia assicurativa, per cui l’assegnazione al medesimo operatore ha integrato la violazione dell’art. 49, comma 2. - Vale anche in presenza di “sostanziale identità
soggettiva”: ulteriore elemento rilevante riguarda la
soggettività dell’amministrazione. L’affidamento precedente era
stato disposto dall’amministrazione regionale, mentre il nuovo
incarico era stato affidato da una società in house della medesima
Regione.
Il TAR ha chiarito che la distinzione giuridica tra le due entità non è rilevante se esiste una sostanziale identità soggettiva, come nel caso di organismi in house soggetti al controllo analogo.
In tal caso, gli affidamenti vanno considerati come riconducibili allo stesso centro decisionale e, quindi, il contraente uscente non può essere destinatario di un nuovo affidamento diretto per servizi rientranti nello stesso ambito.
Conclusioni
La sentenza del TAR Campania richiama nuovamente l’attenzione delle stazioni appaltanti su una corretta applicazione del principio di rotazione anche nei casi di affidamenti diretti. L’eventuale pubblicazione di avvisi esplorativi o la partecipazione di più operatori non fa venir meno l’obbligo di rotazione, salvo il ricorso a procedure negoziate disciplinate dalle lettere c), d) ed e) dell’art. 50 del Codice.
Allo stesso tempo, la natura in house o la dipendenza funzionale tra soggetti formalmente distinti non può essere utilizzata per aggirare l’applicazione del principio di rotazione.
Una sentenza che conferma la linea di rigore già emersa in altre giurisprudenze, orientata a rafforzare la concorrenza e prevenire situazioni di consolidamento del contraente uscente, specie negli affidamenti diretti che non prevedono meccanismi di selezione concorrenziale.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 8 maggio 2025, n. 3671