Codice dei contratti pubblici: modifiche continue, coerenza smarrita
Otto interventi legislativi in due anni hanno già modificato il D.Lgs. n. 36/2023, tra deroghe settoriali e commi duplicati. Il Codice nato per semplificare è già ostaggio della stratificazione normativa.
Doveva essere il nuovo pilastro normativo degli appalti pubblici, un Codice “chiaro”, “digitale”, “semplificato”, “autoapplicativo”. Eppure, a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il D.Lgs. n. 36/2023 ha già subito otto interventi correttivi, modificativi o integrativi. E non si tratta solo di piccoli ritocchi. Alcune modifiche hanno alterato principi, altre introdotto eccezioni settoriali, altre ancora... hanno creato autentici cortocircuiti normativi.
Il risultato? Una stratificazione normativa che smentisce ogni ambizione di coerenza e che trasmette un messaggio chiaro: la tecnica legislativa in Italia è diventata l’arte del provvisorio.
Le otto modifiche (finora) al nuovo Codice dei contratti
Ecco, in ordine cronologico, l’elenco completo degli interventi che hanno già modificato il D.Lgs. n. 36/2023:
- art. 2, comma 1, D.L. 29 maggio 2023, n. 57 (confermato dalla L. n. 87/2023, art. 6, comma 2-bis) - Modifica dell’art. 108, comma 7;
- art. 15-quater, comma 1, lett. a) e b), D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con L. 27 novembre 2023, n. 170 - Modificati gli articoli 16, comma 1 e 73, comma 4.
- art. 40, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con L. 29 aprile 2024, n. 56 - Modifica dell’art. 6, comma 2, Allegato II.14;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. “Primo correttivo”) - Intervento organico di revisione e aggiornamento.
- art. 7, comma 1, D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 16 - Modifica dell’art. 63, comma 4.
- art. 20, comma 1, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con L. 9 maggio 2025, n. 69 - Modifica dell’art. 8, Allegato I.11;
- art. 7, comma 3, L. 18 marzo 2025, n. 40 - Aggiunta della lettera f-bis) all’art. 221, comma 4 – in materia di ricostruzioni post-calamità.
- art. 11, comma 1, L. 4 aprile 2025, n. 42 - Inserito un nuovo comma 4-bis all’art. 136 (peccato che un comma 4-bis esistesse già dal D.Lgs. n. 209/2024).
Il paradosso è evidente: un Codice nato con l’obiettivo di evitare le interpretazioni a cascata, ridurre i rinvii e garantire applicazione immediata, è diventato uno strumento in costante riscrittura. Con ogni legge di settore si aggiunge un’eccezione, una deroga, una specificità.
E non stiamo parlando di circolari o regolamenti attuativi, ma di leggi primarie che agiscono in modo disordinato su singoli articoli, creando una trama normativa sempre più fragile.
Due commi 4-bis: la pietra tombale sulla coerenza
Il caso più eclatante resta quello dell’art. 136: la Legge 4 aprile 2025, n. 42 ha inserito un nuovo comma 4-bis per includere tra i beneficiari degli incentivi tecnici anche ufficiali superiori e generali. Ma lo stesso codice conteneva già un comma 4-bis, introdotto dal primo correttivo D.Lgs. n. 209/2024, dedicato ad altri aspetti delle attività incentivabili.
Due commi, stessa numerazione, stesso articolo. Non è un errore: è la dimostrazione di una legislazione senza presidio, senza controllo e senza visione.
Di seguito i due commi 4-bis:
4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo. (comma inserito dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)
4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. (comma inserito dall'art. 11, comma 1, della Legge n. 42/2025)
Conclusione
È chiaro che il D.Lgs. n. 36/2023, così com’è, non è un punto d’arrivo ma un documento in lavorazione permanente. Una base su cui ogni governo, ogni comparto, ogni urgenza settoriale si sente autorizzato ad intervenire.
Il rischio è che la fiducia degli operatori venga meno, soprattutto di fronte a norme che mutano continuamente e a un quadro sistemico che privilegia l’emergenza alla progettualità. L’unico codice che dovrebbe resistere alla pressione del tempo, si sta piegando alla logica dell’“aggiungi e correggi”.
Ma un codice di settore non è un foglio Excel. E se davvero vogliamo restituire centralità al principio di legalità, servono regole chiare, stabili, e un’autorità tecnica che ne garantisca il presidio.
Altrimenti, ogni appalto sarà una corsa a ostacoli tra norme in conflitto e commi duplicati.
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