Le pertinenze possono comportare la perdita delle agevolazioni
previste per la prima casa, se, a seguito di un'indagine di natura
tecnica ed in relazione alla dimensione e al valore catastale,
portano alla classificazione del bene principale tra gli immobili
di lusso.
Questo, in sintesi, quanto previsto dalla risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate 265/E dello scorso 26 giugno, mediante la quale si è
fornita risposta all'interpello di un contribuente che chiedeva se
per un'abitazione non di lusso classificata nella categoria
catastale A/4 di cui fanno parte un garage-autorimessa di ampia
dimensione, classificata nella categoria catastale C/6, e da una
soffitta-ripostiglio, parimenti molto ampia, classificata nella
categoria catastale C/2, si possano classificare quest'ultime come
pertinenze e poter quindi usufruire dell'
agevolazione prima
casa, prevista dall'articolo 69 della legge n. 342 del 21
novembre 2000, che consente l'assolvimento dell'imposta ipotecaria
e catastale in misura fissa (euro 168,00 per ciascun tributo),
tenuto conto che la rispettiva estensione e valore catastale delle
pertinenze sono superiori a quelli dell'abitazione principale.
La risoluzione dell'Agenzia ha, innanzitutto, chiarito che la
sussistenza del vincolo di pertinenza presuppone l'esistenza dei
seguenti requisiti:
- elemento soggettivo: volontà, espressa o tacita, da
parte del proprietario della cosa principale o da colui che è
titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare al servizio
o all'ornamento del bene principale il bene accessorio;
- elemento oggettivo: ossia la destinazione durevole ed
attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un'altra ai fini
del miglior uso di quest'ultima.
Mancando, dunque, il vincolo di accessorietà, manca anche il
rapporto pertinenziale che si fonda su motivazioni
economico-giuridiche e funzionali, in base alle quali la pertinenza
rende possibile una migliore utilizzazione ovvero aumenta il decoro
del bene principale.
L'Agenzia ha, infine, chiarito che nel caso prospettato dal
contribuente non è possibile stabilire se le pertinenze svolgono
effettivamente una funzione volta a migliorare l'utilizzazione
dell'unità abitativa ovvero ad aumentarne il decoro, in quanto si
tratterebbe di un apprezzamento di fatto non valutabile in sede di
interpello ordinario. Non è, dunque, possibile determinare se le
due pertinenze comportano la classificazione tra gli immobili di
lusso del bene principale, valutazione, quest'ultima, che richiede
un'indagine di natura tecnica. In definitiva, le agevolazioni di
cui all'articolo 69, commi 3 e 4, legge n. 342 del 2000, possono
essere riconosciute per gli immobili pertinenziali laddove sia
di fatto dimostrabile dal richiedente, anche sulla base
della dimensione e del valore catastale,
che tra gli stessi ed
il bene principale ricorra un rapporto economico-giuridico di
strumentalità e di complementarietà funzionale.
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