LE PERTINENZE POSSONO COMPORTARE LA CLASSIFICAZIONE A IMMOBILE DI LUSSO

30/06/2008

Le pertinenze possono comportare la perdita delle agevolazioni previste per la prima casa, se, a seguito di un'indagine di natura tecnica ed in relazione alla dimensione e al valore catastale, portano alla classificazione del bene principale tra gli immobili di lusso.

Questo, in sintesi, quanto previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 265/E dello scorso 26 giugno, mediante la quale si è fornita risposta all'interpello di un contribuente che chiedeva se per un'abitazione non di lusso classificata nella categoria catastale A/4 di cui fanno parte un garage-autorimessa di ampia dimensione, classificata nella categoria catastale C/6, e da una soffitta-ripostiglio, parimenti molto ampia, classificata nella categoria catastale C/2, si possano classificare quest'ultime come pertinenze e poter quindi usufruire dell'agevolazione prima casa, prevista dall'articolo 69 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, che consente l'assolvimento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168,00 per ciascun tributo), tenuto conto che la rispettiva estensione e valore catastale delle pertinenze sono superiori a quelli dell'abitazione principale.

La risoluzione dell'Agenzia ha, innanzitutto, chiarito che la sussistenza del vincolo di pertinenza presuppone l'esistenza dei seguenti requisiti:
  • elemento soggettivo: volontà, espressa o tacita, da parte del proprietario della cosa principale o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare al servizio o all'ornamento del bene principale il bene accessorio;
  • elemento oggettivo: ossia la destinazione durevole ed attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un'altra ai fini del miglior uso di quest'ultima.
Mancando, dunque, il vincolo di accessorietà, manca anche il rapporto pertinenziale che si fonda su motivazioni economico-giuridiche e funzionali, in base alle quali la pertinenza rende possibile una migliore utilizzazione ovvero aumenta il decoro del bene principale.

L'Agenzia ha, infine, chiarito che nel caso prospettato dal contribuente non è possibile stabilire se le pertinenze svolgono effettivamente una funzione volta a migliorare l'utilizzazione dell'unità abitativa ovvero ad aumentarne il decoro, in quanto si tratterebbe di un apprezzamento di fatto non valutabile in sede di interpello ordinario. Non è, dunque, possibile determinare se le due pertinenze comportano la classificazione tra gli immobili di lusso del bene principale, valutazione, quest'ultima, che richiede un'indagine di natura tecnica. In definitiva, le agevolazioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, legge n. 342 del 2000, possono essere riconosciute per gli immobili pertinenziali laddove sia di fatto dimostrabile dal richiedente, anche sulla base della dimensione e del valore catastale, che tra gli stessi ed il bene principale ricorra un rapporto economico-giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale.




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