Cessioni Superbonus: il Fisco sui crediti in attesa di accettazione

Cosa fare se il cessionario non decide se accettare o rifiutare i crediti in piattaforma? È possibile utilizzarli in detrazione diretta? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 14/05/2025

Come comportarsi quando un credito d’imposta derivante da interventi Superbonus, ceduto a terzi, risulta ancora “in attesa di accettazione”? È possibile, in caso di rifiuto, optare per la ripartizione decennale della detrazione prevista dall’art. 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio)?

Superbonus e crediti in attesa di accettazione: nuova risposta del Fisco

Il dubbio, posto da un contribuente in attesa di accettazione o di rifiuto del credito d’imposta ai sensi degli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio, ha trovato chiarimenti nella risposta dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2025, n. 130/E. In particolare il contribuente ha ceduto dei crediti a un istituto bancario nel 2023, per spese sostenute nel secondo semestre 2022. Nonostante l’invio nei tempi previsti, il credito risulta ancora "in attesa di accettazione".

Da qui tre quesiti:

  • si può utilizzare il credito in qualche modo, pur essendo bloccato?
  • in caso di rifiuto da parte della banca, è possibile tornare a utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione?
  • è possibile, in tal caso, esercitare l’opzione per la ripartizione decennale prevista dal comma 8-quinquies dell’art. 119?

 

I possibili scenari

Nel parere non mancano le premesse di rito sull’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha introdotto la possibilità di fruire di una detrazione del 110% (percentuale scesa prima a 90% e poi al 70% e al 65%) per interventi di riqualificazione energetica e miglioramento del rischio sismico (c.d. “Superbonus”).

In alternativa all’utilizzo diretto in dichiarazione, l’articolo 121 dello stesso decreto ha previsto due opzioni alternative, ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta. A partire dal D.L. n. 11/2023, l’utilizzo delle opzioni è stato ristretto fino ad essere quasi totalmente eliminato da successivi provvedimenti.

Dopo aver richiamato la normativa, l’Agenzia ha disegnato tre diversi scenari:

1. Credito “in attesa di accettazione”: nessuna disponibilità effettiva

Spiega il Fisco che il credito ceduto non può essere utilizzato fino a che non viene accettato formalmente dal cessionario tramite la “Piattaforma cessione crediti”. L’Agenzia ribadisce che si tratta di un rapporto privatistico: spetta al cessionario accettare o rifiutare, ed è il contribuente che deve sollecitare direttamente l’istituto coinvolto.

2. Rifiuto da parte del cessionario: il credito rientra nella disponibilità del cedente

Solo se la banca rifiuta formalmente il credito, questo ritorna nella disponibilità dell’originario beneficiario, che potrà utilizzarlo come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, essendo scaduti i termini per le dichiarazioni relative agli anni 2022 e 2023, l’utilizzo delle prime due rate richiederà l’invio della c.d. “dichiarazione integrativa”.

3. Opzione per la ripartizione in 10 anni

Come ha specificato lo stesso contribuente nella richiesta di parere, l’art. 119, comma 8-quinquies, consente ai contribuenti di scegliere, per le spese sostenute nel 2022, una ripartizione in 10 anni invece che 4. Tuttavia, spiega il Fisco, l’opzione - per altro irrevocabile - non è più esercitabile, in quanto utilizzabile solo nella dichiarazione dei redditi 2023 e solo se la prima rata relativa al 2022 non è stata indicata in alcuna dichiarazione dei redditi.

 

Le conclusioni del Fisco

Proprio per questo l’opzione non può essere esercitata tramite dichiarazione integrativa, come invece ipotizzato dall’istante. La possibilità di esercitare un regime opzionale per via integrativa è ammessa solo quando espressamente previsto dalla norma (es. comma 8-sexies per le spese 2023), e non è questo il caso.

Diversamente, spiega il Fisco, il “ravvedimento” mediante dichiarazione integrativa, equivarrebbe a una scelta ex post, alterando la funzione dell’opzione stessa.

Conclude quindi l’Agenzia solo con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2023, il comma 8-sexies dell'articolo 119 del decreto Rilancio, espressamente prevede la possibilità di ripartire la detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023, mediante opzione da esercitare «tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024».

Solo per espressa disposizione di legge è consentito accedere all'istituto della dichiarazione integrativa derogando ai termini ordinari e al principio generale e solo per il periodo di imposta espressamente richiamato.

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