Superbonus, SOA e General Contractor: quando il CTU sbaglia, chi paga?
Cosa succede se il consulente tecnico d’ufficio (CTU) commette errori su requisiti SOA nei contenziosi legati al Superbonus? Le conseguenze civili, disciplinari e i profili di responsabilità professionale.
Sono un tecnico e sono stato nominato consulente di parte (CTP) in una causa tra un condominio e un General Contractor (GC) edile, privo della necessaria attestazione SOA.
Il GC si era inizialmente presentato dichiarando, anche per iscritto via email, di essere in possesso dell’attestazione SOA o, in alternativa, che ne avrebbe fatto richiesta nei termini di legge previsti dall’art. 10-bis, comma 1, lett. b) del D.L. n. 21/2022 (termine fissato al 1° gennaio 2023). Fidandosi di tali dichiarazioni, il condominio ha avviato i lavori agevolati dal Superbonus, i quali sono stati poi affidati dal GC a una pluralità di subappaltatori.
A seguito di ripetute richieste, è emersa l’effettiva mancanza della SOA da parte del GC. A quel punto, il condominio ha promosso un’azione per la risoluzione contrattuale. In sede difensiva, il GC ha sostenuto la legittimità della propria posizione, invocando la presenza della certificazione da parte dei subappaltatori e ritenendo non necessario il proprio possesso diretto della SOA, stante il suo ruolo di mero coordinamento.
Data la complessità della vicenda, il giudice ha incaricato un consulente tecnico d’ufficio (CTU), il quale – nonostante le mie osservazioni formali, puntuali e supportate da precisi riferimenti normativi – ha espresso un parere favorevole alla tesi del GC. Secondo la sua ricostruzione, l’obbligo di possedere l’attestazione SOA ex art. 84 del D.lgs. 50/2016 ricadrebbe esclusivamente sulle imprese esecutrici di lavori di importo superiore a € 516.000, non anche sulle imprese di sola gestione e coordinamento come, a suo dire, sarebbe il GC.
A mio avviso, la perizia del CTU presenta gravi carenze e si discosta in maniera sostanziale dal dettato normativo. Ritengo inoltre che vi siano gli estremi per un’ipotesi di colpa professionale, con risvolti forse anche penali, da parte del CTU incaricato. Vorrei sapere come posso tutelare il mio cliente.
L’esperto risponde
I contenziosi inerenti al Superbonus e ai bonus edilizi risultano sempre molto complessi e imprevedibili, data la complessità normativa, giurisprudenziale e fiscale che caratterizzano la materia. Quindi prima di avventurarsi in una causa è sempre bene fare (o far fare a un professionista esperto) una valutazione che metta in conto i possibili profili di rischio. Tuttavia il caso presentato dal gentile lettore è particolare, in quanto descrive il caso di una errata valutazione svolta da un CTU su una materia che oggi risulta abbastanza chiara ma che lo era molto meno in prossimità dell’entrata in vigore dei relativi decreti.
Dal 1° luglio 2023, infatti, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso (al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto) della certificazione SOA, ai sensi del DLGS 50/2016, art. 84.
Lo prevedono due provvedimenti normativi particolarmente importanti in ambito di edilizia agevolata:
- l’art. 10-bis del DL 211/2022 (Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022
- l’art. 2-ter del DL 11/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 38/2023.
Lo confermano poi due documenti di prassi:
- il parere n. 1/2023 del febbraio 2023 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 - qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121…”
- la circolare AdE n. 10/2023, avente ad oggetto la “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Pertanto, quando il valore dell’opera complessiva supera la soglia di euro516.000,00, la SOA è richiesta in capo all’appaltatore principale, ossia il GC. I subappaltatori, invece, sono tenuti al possesso della SOA solo se ciascun singolo subappalto supera lo stesso limite economico.
Ne consegue che l’assenza della SOA da parte del GC, in un appalto di importo superiore a € 516.000, configura una violazione diretta dell’obbligo e compromette il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio). L’interpretazione fornita dal CTU e descritta nel quesito – secondo cui il GC non eseguendo direttamente i lavori sarebbe esonerato – si pone in contrasto con il principio normativo e con l’intento del legislatore di garantire qualificazione tecnica anche nella filiera del coordinamento.
Responsabilità del CTU
Da un punto di vista penale, è utile chiarire sin da subito che difficilmente si può configurare la fattispecie di falsa perizia (art. 373 c.p.), poiché essa presuppone il dolo specifico: la volontà di “ingannare” coscientemente l’autorità giudiziaria. In assenza di elementi che attestino una simile volontà, tale strada risulta difficilmente percorribile.
Tuttavia, resta il tema della responsabilità civile per colpa grave, prevista dall’art. 64 del Codice di Procedura Civile. Tale norma stabilisce che il consulente tecnico risponde dei danni arrecati alle parti. Si parla di colpa grave in presenza di errori macroscopici, omissioni di controlli fondamentali, impiego di metodologie prive di fondamento o formulazione di valutazioni palesemente errate rispetto al quadro normativo e tecnico di riferimento.
Risarcibilità del danno
Il CTU, pur essendo ausiliario del giudice, non gode delle stesse immunità. Secondo l’orientamento prevalente, la sua responsabilità è limitata ai casi di colpa grave, ma una parte della dottrina sostiene che il risarcimento possa essere invocato anche per colpa lieve. Il rapporto tra CTU e parte processuale, infatti, non è di natura contrattuale, per cui non trova applicazione l’art. 2236 c.c. e così il danno risarcibile può derivare da qualunque condotta illecita del CTU, a prescindere dalla sua gravità.
Tra i danni riconosciuti rientrano non solo le spese affrontate per contrastare la CTU errata (onorari di CTP, relazioni integrative, documentazione aggiuntiva), ma anche gli effetti pregiudizievoli che da essa sono eventualmente derivati, compresi ritardi procedurali, spese legali e provvedimenti dannosi assunti in base a quella consulenza.
Condizioni per l’azione risarcitoria
Non è necessario attendere la definizione del procedimento giudiziario per avviare un’azione di responsabilità civile nei confronti del CTU. Se la consulenza ha già prodotto conseguenze economiche negative, l’azione può essere promossa dinanzi al giudice competente per valore e territorio, secondo le regole ordinarie. Si segnala inoltre che, qualora il giudice intenda disattendere la CTU, è tenuto a fornire motivazioni dettagliate, basate su una valutazione autonoma e diretta degli aspetti tecnici, non potendosi limitare a considerazioni generiche o prive di fondamento oggettivo. Quindi da questo punto di vista diviene fondamentale integrare ulteriormente gli atti difensivi con argomentazioni a supporto della verità.
Profili disciplinari
Infine, l’eventuale responsabilità del CTU può assumere anche rilievo disciplinare. L’art. 19 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. affida al presidente del tribunale il potere di vigilanza, con la possibilità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei consulenti che abbiano violato i doveri connessi agli incarichi ricevuti o che non mantengano una condotta morale e professionale adeguata.
Il procedimento disciplinare è istruito da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto anche dal procuratore della Repubblica e da un rappresentante dell’Ordine professionale di riferimento. Le sanzioni applicabili, secondo l’art. 20 disp. att. c.p.c., includono: avvertimento, sospensione fino a un anno, cancellazione dall’albo.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia,
perizie e contenziosi
www.cristianangeli.it