Gestione annotazioni nel casellario informatico: il TAR bacchetta ANAC

Il quadro normativo tra Codice dei contratti e Regolamento ANAC: non si può ridurre il casellario a una sorta di bacheca utilizzabile liberamente dalle stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 15/05/2025

No a un casellario informatico ridotto a una “mera bacheca” per la trascrizione delle segnalazioni delle stazioni appaltanti: ad affermarlo con la sentenza del 13 maggio 2025, n. 9151, è il TAR Lazio, dichiarando l'illegittimità del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, adottato con delibera del 20 giugno 2023, n. 272 laddove non prevede un'attività preliminare di verifica delle informazioni fornite dalle Stazioni Appaltanti.

Annotazioni casellario informatico: le responsabilità di ANAC

La questione nasce nell'ambito del contenzioso promosso da un OE, aggiudicatario di un appalto integrato e che aveva segnalato gravi criticità progettuali che avevano reso impossibile la consegna nei tempi stabiliti. Da qui la scelta dalla stazione appaltante di disporre la risoluzione unilaterale del contratto e la trasmissione della segnalazione all’ANAC tramite il modello “C”. L’annotazione è stata poi inserita nell’area B del casellario informatico, senza che l’operatore economico fosse messo a conoscenza né invitato a presentare controdeduzioni. L’impresa ha così impugnato l’annotazione e, contestualmente, le disposizioni regolamentari che ne avevano consentito l’automatica trascrizione.

Il TAR ha dato ragione all’operatore, ritenendo che l’art. 5, comma 3, del regolamento adottato da ANAC con delibera del 20 giugno 2023, n. 272 è illegittimo nella parte in cui attribuisce alle stazioni appaltanti il potere sostanziale di iscrivere informazioni nel casellario, relegando l’Autorità a mero esecutore materiale delle segnalazioni ricevute.

Il regolamento risulta così in contrasto con l’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce esplicitamente ad ANAC la competenza esclusiva a disporre le iscrizioni nel casellario, previo accertamento e valutazione delle informazioni ricevute.

L'annotazione, pur non avendo carattere interdittivo, comporta effetti potenzialmente lesivi della reputazione dell’operatore economico, incidendo sulla sua competitività e sulla possibilità di partecipare alle future gare. Ne discende, per costante giurisprudenza, la necessità di garantire il contraddittorio procedimentale ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, anche nei procedimenti non sanzionatori, specie quando si tratta di iscrizioni che riflettono una valutazione di inaffidabilità professionale.

 

Annotazione al casellario: le previsioni del Codice Appalti e del Regolamento ANAC

Le coordinate normative della sentenza sono rappresentate dall’art. 222 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare:

  • il comma 10 attribuisce ad ANAC la competenza esclusiva a ricevere, valutare e iscrivere le informazioni rilevanti nel casellario, ivi incluse le annotazioni concernenti la decadenza dell’affidamento, la risoluzione del contratto, la mancata esecuzione per fatto dell’affidatario, e altri fatti rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità degli operatori economici;
  • il comma 11 prevede che l’iscrizione nel casellario può avvenire anche su richiesta delle stazioni appaltanti, ma solo “previa istruttoria svolta dall’Autorità”, con conseguente necessità di garantire il contraddittorio e di motivare il provvedimento finale.

Il regolamento attuativo adottato da ANAC è quello approvato con la delibera del 20 giugno 2023, n. 272, recante il “Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

In particolare, l’art. 5, comma 3, prevede che “in caso di segnalazione da parte della stazione appaltante a mezzo del modello ‘C’, l’annotazione è disposta d’ufficio nel casellario informatico nella sezione B”, senza alcuna istruttoria preliminare da parte dell’Autorità e senza attivazione del contraddittorio.

Ed è questa disposizione che il TAR ha ritenuto illegittima per violazione del principio di legalità, del diritto al contraddittorio e del ruolo istituzionale dell’ANAC quale soggetto terzo e imparziale deputato alla gestione del casellario.

 

I doveri di verifica dell'ANAC

In particolare, il giudice amministrativo chiarisce che nessuna disposizione del d.lgs. n. 36/2023 autorizza le SA a disporre annotazioni nel casellario senza il passaggio di verifica da parte di ANAC.

L’art. 222, comma 10, precisa che «l’ANAC iscrive direttamente» determinati provvedimenti interdittivi (quelli relativi a false dichiarazioni), ma ciò non implica che per le altre notizie rilevanti basti una semplice segnalazione della SA. Il potere di valutazione – anche sulla non manifesta infondatezza della segnalazione – rimane in capo all’Autorità, quale garante dell’imparzialità e della proporzionalità dell’intervento.

Nel tentativo di semplificare e digitalizzare la gestione del casellario informatico, ANAC ha di fatto eluso le garanzie fondamentali del procedimento amministrativo. Il casellario non può essere ridotto a una “bacheca digitale” dove le amministrazioni pubblicano informazioni potenzialmente pregiudizievoli, senza un filtro imparziale e senza alcuna possibilità di replica da parte del soggetto interessato.

La trasformazione digitale, prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, deve restare conforme ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione, in linea con l’art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. 36/2023.

 

Le conseguenze: modificare il regolamento ANAC

Alla luce della pronuncia del TAR, il regolamento adottato con delibera n. 272/2023 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui:

  • non prevede la possibilità per l’operatore economico di presentare memorie e chiedere l’audizione;
  • non impone all’ANAC una valutazione autonoma dei fatti segnalati;
  • non contempla l’obbligo di adottare una motivata decisione finale.

Il ricorso è stato quindi accolto: ANAC dovrà quindi modificare il proprio regolamento, ripristinando un sistema coerente con i principi dell’ordinamento e con il ruolo di garanzia assegnato dal legislatore e riaffermando il principio per cui l’annotazione nel casellario informatico deve essere preceduta da una valutazione imparziale e da un contraddittorio effettivo, senza l’attuazione di alcun automatismo.

 

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