Dopo la “bocciatura” della Corte dei Conti sull’eccesso di delega
del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici
D.lgs. n. 163/2006, si sono aperti dibattiti, nelle competenti sedi
istituzionali, sui vari profili censurati dalla magistratura
contabile che, come da indiscrezioni dell’ultima ora, avrebbero
indotto il Governo ad inserire nel cosiddetto terzo decreto
correttivo alcune norme previste nel Regolamento e non
registrate dalla Corte perché ritenute essere riservate alla
normativa primaria e dunque “extra regolamento”.
Uno degli aspetti che interessano da vicino U.N.I.T.E.L.
(Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) ed il suo
presidente Bernardino Primiani, è la cosiddetta “verifica
del progetto” di cui all’art. 112 del Codice. In particolare,
l’attenzione è posta sui compensi spettanti al personale dipendente
delle strutture tecniche delle Stazioni appaltanti e che il
Regolamento aveva previsto all’art.49. Tale disposizione normativa,
suggerita dalla Direzione Generale delle Regolazione del Ministero
delle Infrastrutture per valorizzare il lavoro di verifica peraltro
non retribuibile attraverso l′incentivo di cui all′art. 92 c. 5 del
Codice, e per altro in linea con una analoga proposta UNITEL già
formulata in sede di audizione all’VIII Commissione della Camera
dei Deputati, ha raccolto il plauso dell’intera associazione lieta
dell’intervento del Governo su un tema così caro e così importante
per i tecnici degli enti locali.
A seguito delle considerazioni formulate dalla Corte, sembrava,
tuttavia, che tale previsione (riconoscimento di un compenso per
l’attività di validazione dei progetti ai dipendenti pubblici)
doveva essere stata trasfusa dal Regolamento nel Codice dei
contratti pubblici attraverso l’introduzione (prevista
dall’emanando terzo correttivo) di un c. 3-bis all’art.112 del
codice, che avrebbe dovuto recitare: “In caso di verifica eseguita
attraverso strutture tecniche della stazione appaltante al
personale dipendente spetta un compenso, nella misura individuata
da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante per
la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le
spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento”.
Avevamo auspicato in molte sedi come in diversi organi di stampa
che nella emanazione del correttivo, non fossero stati mutamenti di
orientamenti e che tale previsione sopravvivesse e potesse vedere
la luce, premiando così quel processo di sensibilizzazione che
Unitel svolge oramai da anni sul territorio nazionale attraverso le
molteplici attività volte a qualificare e valorizzare la figura del
tecnico degli enti locali attesi i compiti e le responsabilità a
lui attribuite. Ciò non è stato, e tale decisione, come
associazione di tecnici, ci riempie di rammarico. Dalle
indiscrezioni in sede di approvazione del c.d. terzo decreto
correttivo al Consiglio dei Ministri, la Ragioneria Generale dello
Stato ha bocciato tali compensi extra e far “rientrare la verifica
ed il collaudo nei compensi già stabiliti per la progettazione”.
Ciò che Unitel sostiene è che a tali responsabilità tecniche e
giuridiche proprie di ogni singolo tecnico, debba seguire un
attestato di fiducia e di stima ai tecnici ed il giusto
riconoscimento anche di compensi appropriati. E che nessuno
pretendeva che tali compensi erano commisurati come quelli di un
professionista esterno, ma che tali, rappresentassero semplicemente
un’integrazione a quel 2% così come stabilisce la legge in vigore.
Di tutto questo e per il riconoscimento di tali compensi si
inizierà una seria battaglia democratica in tutte le sedi
istituzionali per cui far valere la propria voce.
La validazione, introdotta per la prima volta dalla legge Merloni
(L. 109/94), rappresenta una fase fondamentale del processo
progettuale. Essa non deve considerarsi come mero “atto”
burocratico e formale ma, diversamente, come una tutela della
stazione appaltante al fine di ridurre eventuali rischi (ad esempio
varianti e contenziosi) in sede di esecuzione del contratto
d’appalto.
L’allegato XXI al Codice dei contratti, nel riferirsi alla
validazione la definisce come “certificazione di conformità ed
appaltabilità del progetto” rilasciata all’esito di una attività di
verifica della “qualità” progettuale nonchè della correttezza delle
soluzioni prescelte dal progettista e del rispetto delle esigenze
funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore; tale attività
comporta responsabilità ed oneri in capo ai tecnici che vi
adempiono.
Giuseppe Larosa – Consulente Nazionale U.N.I.T.E.L.
Daniela Primiani – Consulente Nazionale U.N.I.T.E.L.
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