Costi manodopera: il TAR sulla clausola di revisione prezzi

In caso di aumento straordinario del costo del lavoro, è illegittimo il diniego automatico della SA alla revisione dei corrispettivi. Vediamo il perché

di Redazione tecnica - 15/05/2025

A quali condizioni l’aumento del costo del lavoro può giustificare una revisione prezzi? È legittimo negare tout court l’adeguamento in assenza di clausole contrattuali? Quali margini ha il RUP nel valutare i presupposti di imprevedibilità ed eccezionalità?

Revisione dei prezzi: il TAR sull'aumento del costo del lavoro

A rispondere a questi dubbi è il TAR Campania con la sentenza del 12 maggio 2025, n. 3716, in una vicenda riguardante la proroga tecnica disposta da una stazione appaltante per un appalto di servizi. A fronte di una nuova, ulteriore proroga, l’appaltatore ha richiesto la revisione dei corrispettivi in ragione di un rinnovo del CCNL di categoria, intervenuto a soli nove mesi dal precedente.

L’amministrazione aveva respinto la richiesta, invocando l’assenza di una clausola di revisione prezzi nella lettera d’invito e nel contratto, richiamando l’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Nel valutare la questione, il TAR ha preliminarmente ribadito l'impossibilità di una revisione prezzi automatica in assenza di apposita clausola contrattuale.

Dall’altra parte, però la richiesta dell’operatore era fondata sulla circostanza straordinaria del doppio rinnovo del CCNL in meno di un anno, nonché su altri fattori esogeni (pandemia, crisi internazionali, aumento generalizzato dei costi), tutti elementi che imponevano una valutazione di eccezionalità e imprevedibilità ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.

Sebbene l’incremento del costo del lavoro sia normalmente prevedibile nei contratti di durata, può assumere carattere straordinario in presenza di situazioni atipiche, come rinnovi ravvicinati dei contratti collettivi, tali da alterare significativamente l’equilibrio economico del contratto.

 

Revisione dei prezzi: cosa prevede il Codice Appalti

La decisione ruota attorno all’applicazione combinata delle lettere a) e c) dell’art. 106, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016:

  • la lett. a) consente la revisione prezzi solo se espressamente prevista nei documenti di gara;
  • la lett. c) consente la modifica del contratto in caso di circostanze impreviste e imprevedibili che alterino l’equilibrio contrattuale senza stravolgerne la natura.

Non solo: la ricorrente ha richiamato anche l’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 (“nuovo” Codice Appalti), il quale sancisce che l’aumento dei costi da rinnovo dei CCNL costituisce parametro di riferimento per la revisione prezzi, rafforzando il principio della necessaria adeguatezza dei corrispettivi ai costi reali.

Principio che si sposa con quello, di natura generale, sancito dall’art. 11 dello stesso d.lgs. n. 36/2023, che impone il rispetto della buona fede contrattuale, della proporzionalità e dell’equilibrio economico nei rapporti tra PA e operatori.

 

 

Rinnovi ravvicinati del CCNL: le conseguenze dell'aumento del costo del lavoro

In conclusione, il ricorso è stato accolto: l’assenza di clausole di revisione prezzi non è di per sé ostativa se l’appaltatore dimostra la sussistenza di circostanze straordinarie e imprevedibili.

Tra queste rientra l’aumento ravvicinato dei minimi contrattuali, che può rappresentare un evento eccezionale, da valutare ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che la revisione è ammessa solo per annualità successive alla prima. Questo perché l’equilibrio economico iniziale copre il primo anno di contratto.

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