Responsabilità del direttore dei lavori: nuovo intervento della Cassazione
Direzione ed esecuzione lavori e opere non collaudabili: la Cassazione chiarisce quando scatta la responsabilità tecnica e le condizioni per l’esonero del direttore lavori.
Qual è il confine tra le responsabilità del direttore dei lavori e quelle dell’appaltatore? Quando un errore tecnico può giustificare l’esonero da responsabilità? E quali sono le condizioni che legittimano una condanna in solido in caso di lavori pubblici mal eseguiti?
Responsabilità professionale e appalti pubblici: interviene la Cassazione
A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11592 del 2 maggio 2025, intervenendo su una vicenda che ha coinvolto la costruzione di un’infrastruttura pubblica non collaudabile, con danno patrimoniale a carico dell’amministrazione. Una pronuncia interessante, che consente di approfondire il tema, sempre delicato, dell’equilibrio di responsabilità tra i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera pubblica, con particolare attenzione all’attività di direzione lavori.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha agito nei confronti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento delle somme corrisposte a fronte di un’opera eseguita con gravi carenze tecniche e risultata non collaudabile. In particolare, la Cassazione è intervenuta in merito al ricorso presentato dagli eredi dell’impresa appaltatrice condannati, in sede civile, al risarcimento dei danni per la realizzazione difettosa di un’opera pubblica non collaudabile.
Nel tentativo di evitare la condanna, gli eredi dell’impresa hanno articolato il ricorso in Cassazione affidato a diverse motivazioni, tra le quali:
- l’omesso rilievo del litisconsorzio necessario, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere interamente rimessa al giudice di primo grado. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nel trattare separatamente le domande proposte contro i diversi convenuti, così rischiando giudicati contrastanti;
- l’esclusiva responsabilità del direttore dei lavori, sostenendo che l’impresa esecutrice sarebbe stata vittima del comportamento confusionario e carente posto in essere dalla direzione lavori, e che non sarebbe tenuta a rispondere delle scelte progettuali errate;
- la mancata valutazione di presunte carenze progettuali, che secondo i ricorrenti avrebbero reso inattuabile l’opera e giustificato un’esecuzione condizionata dalle scelte altrui.
Responsabilità tecnica e Responsabilità esecutiva
Secondo la Cassazione, la presenza di un errore progettuale o di una direttiva tecnica non conforme non esonera automaticamente l’appaltatore dalla responsabilità per la corretta esecuzione dell’opera. L’appaltatore ha, infatti, l’obbligo di valutare la congruità delle istruzioni ricevute e non può eseguire ciecamente indicazioni manifestamente errate. Solo in casi eccezionali — se dimostra di aver espresso un dissenso formale e di aver eseguito l’opera su richiesta vincolante del committente — può configurarsi una causa di esonero da responsabilità.
La responsabilità del direttore dei lavori trova fondamento nell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che lo indica come corresponsabile, insieme al costruttore e al committente, per le opere realizzate in difformità dal titolo edilizio.
Il citato art. 29, comma 1, al primo periodo, dispone:
“Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo”.
Al successivo comma 3, primo periodo si dispone che “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa”.
In base al quadro normativo vigente, il direttore dei lavori deve:
- vigilare sulla conformità delle opere;
- contestare formalmente eventuali difformità esecutive;
- darne comunicazione all’amministrazione comunale;
- rinunciare all’incarico in caso di difformità totali o variazioni essenziali.
Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare responsabilità anche sul piano disciplinare e deontologico.
La responsabilità dell’appaltatore
Nel respingere la difesa dell’impresa (e dei suoi eredi), la Corte ha ribadito un altro principio consolidato: l’appaltatore, pur non essendo tenuto a verificare ogni dettaglio progettuale, non può sottrarsi alla responsabilità se esegue passivamente direttive palesemente errate o inattuabili.
Secondo gli ermellini:
- l’appaltatore ha l’obbligo di verificare, nei limiti della sua competenza tecnica, la congruità delle indicazioni progettuali;
- se riscontra anomalie, deve esprimere formale dissenso, conservando prova documentale;
- solo in caso di dissenso espresso e inascoltato può configurarsi una responsabilità prevalente della stazione appaltante o del direttore lavori (teoria del nudus minister), che però non può mai essere invocata implicitamente o genericamente.
Nel caso esaminato, l’appaltatore ha eseguito le opere senza contestazioni, benché il progetto presentasse carenze tali da compromettere la collaudabilità dell’intervento. Di conseguenza, è stato ritenuto responsabile in solido con il direttore dei lavori per il danno arrecato all’Amministrazione.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione richiama con forza l’attenzione su un principio fondamentale dell’attività edilizia, in particolare nei lavori pubblici: la responsabilità per la cattiva esecuzione dell’opera non può essere facilmente scaricata da un soggetto all’altro.
Il direttore dei lavori è chiamato a un controllo attivo, continuo e documentato sull’esecuzione, non potendo limitarsi a un ruolo meramente formale. In presenza di difformità o gravi carenze tecniche, non solo deve segnalarle, ma – se necessario – rinunciare all’incarico per evitare di diventarne corresponsabile.
L’appaltatore, a sua volta, non può invocare l’ignoranza o la fedeltà alle direttive altrui per giustificare un’esecuzione non conforme. La sua responsabilità resta pienamente operante, salvo che provi di aver espresso un dissenso formale e motivato rispetto alle indicazioni ricevute, con documentazione idonea a dimostrare di aver agito sotto vincolo e senza colpa.
Il principio che emerge è chiaro: non è ammesso un esecutore cieco, né un controllore silente. Il cantiere è un luogo di cooperazione, ma anche di responsabilità distinte e autonome. Solo il rispetto rigoroso degli obblighi professionali – progettuali, esecutivi e di vigilanza – garantisce la tenuta tecnico-giuridica dell’intervento. In caso contrario, il rischio di gravi conseguenze civili (e talvolta penali) è tutt’altro che remoto.
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 2 maggio 2025, n. 11592