Incentivi funzioni tecniche: ANAC interviene sul Correttivo
In un nuovo Comunicato del Presidente, l'Autorità fornisce alcune importanti indicazioni alle SA sull'applicazione dell'art. 45 del Codice Appalti dopo le modifiche apprtate dal d.Lgs. n. 209/2024
Come si applicano le modifiche apportate dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice Appalti”) alle disposizioni relative agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023? A quanto ammonta l'incentivo, a chi va corrisposto e quali sono le modalità e i criteri di erogazione? Sono tutti interrogativi a cui ANAC ha deciso di fornire chiarimenti con il Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025.
Incentivi funzioni tecniche: i chiarimenti di ANAC sulle novità del Correttivo
Ricorda l'Autorità che secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti - “per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale…. e per le finalità indicate al comma 5…”.
Per escludere l’obbligo di destinazione in queste risorse, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. Obiettivo è stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
Applicazione degli incentivi: ambito soggettivo e oggettivo
Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice. L’elenco è tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.
Per quanto riguarda i soggetti, l’art. 16 del d.lgs. n. 209/2024 ha sostituito i riferimenti contenuti nell’art. 45 del Codice ai “dipendenti” (della stazione appaltante), con la parola “personale” della stazione appaltante. ANAC specifica che i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale “esterno”.
Ratio della norma è infatti stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi:
- l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione;
- il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
Personale dirigenziale
Il Correttivo ha espunto l’ultimo capoverso dell’art. 45, comma 4, contenuto nella precedente versione dello stesso e a tenore del quale «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale», per cui:
- la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo;
- non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo.
Corresponsione incentivi: modalità e criteri di riparto
Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, per evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.
L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale; il valore limite è incrementato del 15% per le amministrazioni che adottano metodologie e strumenti BIM.
Relativamente alla copertura dei costi relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, sempre la norma stabilisce:
- al comma 2, che lo stesso non può superare il 2% dell’importo dei lavori/servizi/forniture posto a base delle procedure di affidamento, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- al comma 3 che l’80% di tale cifra è destinato al RUP e ai soggetti che svolgono le funzioni incentivabili, nonché tra i loro collaboratori, precisando che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali;
- al comma 5, che il residuo 20% può essere utilizzato per le finalità indicate nei commi 6 e 7, ovvero per l'cquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso.
Quanto alle modalità di ripartizione degli incentivi, ANAC evidenzia che sono le singole stazioni appaltanti e gli enti concedenti a stabilire, secondo i rispettivi ordinamenti, i criteri di riparto delle somme destinate agli stessi.
Non c’è più l’obbligo di adottare un apposito regolamento e costituire un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma le amministrazioni devono regolarsi secondo i propri ordinamenti. Rimane, comunque, ferma la necessità che i criteri di riparto vengano definiti tramite un atto a valenza generale.
Infine ANAC precisa che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023 il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;
- ulteriori indicazioni sono presenti nel recente parere di funzione consultiva n. 14 del 9 aprile 2025.
Documenti Allegati
Comunicato