Bonus edilizi: la Cassazione sulle detrazioni spettanti agli eredi

Impossibile per il de cuius accedere alle agevolazioni fiscali se manca la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto di ristrutturazione

di Redazione tecnica - 20/05/2025

Può l’erede beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi edilizi realizzati dal defunto, anche se l’immobile è locato a terzi e quindi il bene non è nella piena disponibilità del c.d. “de cuius”?

Detrazioni per ristrutturazione edilizia: quando spettano all'erede dell'immobile?

A chiarirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 5 maggio 2025, n. 11731che ribadisce un principio già consolidato: la detrazione fiscale non si trasferisce per successione in assenza di detenzione materiale e diretta del bene. Un orientamento che, seppur rigoroso, si fonda sul principio di stretta interpretazione delle norme agevolative.

La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che, in qualità di erede, aveva continuato a usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia già spettanti alla madre, deceduta anni prima. Tuttavia, l’immobile oggetto di interventi risultava regolarmente locato a terzi, senza che l’erede ne avesse mai avuto la detenzione diretta o materiale.

Sia la CTR che gli ermellini hanno rigettato la pretesa del ricorrente, evidenziando come la detenzione indiretta o mediata tramite locazione non sia sufficiente a legittimare il subentro nei benefici fiscali.

 

Successione e detrazioni edilizie: le norme di riferimento

Il riferimento normativo essenziale è rappresentato dall’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 298, che disciplina le condizioni per la trasferibilità delle detrazioni fiscali in caso di decesso del contribuente, specificando che «In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

La norma, pur introdotta per regolare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2005, è stata confermata nei successivi provvedimenti legislativi e rispecchia un principio generale tuttora valido per i bonus edilizi: la detrazione non si trasmette automaticamente con la proprietà, ma richiede una relazione personale e diretta con l’immobile.

 

Cosa si intende per detenzione materiale e diretta

Secondo la Corte di Cassazione, la locuzione “detenzione materiale e diretta” implica che l’erede utilizzi effettivamente l’immobile per le proprie esigenze abitative, anche in forma saltuaria. È invece escluso il subentro nel beneficio se il bene:

  • è locato o concesso in comodato a terzi, per tutta la durata del contratto;
  • è detenuto per interposta persona, ossia tramite rapporti giuridici che attribuiscono la disponibilità del bene a soggetti diversi dall’erede.

Pertanto, la nuda proprietà o la semplice titolarità giuridica del bene non bastano: serve un rapporto di utilizzo effettivo e diretto, anche in assenza di residenza anagrafica.

 

Bonus edilizi e de cuius: nessuna estensione analogica delle norme

I giudici di Piazza Cavour hanno quindi respinto con fermezza tutte le argomentazioni avanzate dall’erede, specificando che:

  • non è ammesso interpretare in senso estensivo una norma agevolativa, che deve essere applicata in modo rigido e aderente al tenore letterale, come già chiarito a più riprese anche dalle Sezioni Unite;
  • non esiste un diritto soggettivo ereditabile alla detrazione, se il soggetto non ha mai sostenuto le spese né ha un collegamento diretto con il bene;
  • non si configura alcuna violazione del diritto di proprietà: l’erede conserva pienamente il bene, ma non può pretendere di subentrare in una posizione fiscale agevolata se mancano i requisiti previsti dalla legge;
  • il confronto con le seconde case è improprio: in quei casi il beneficio è legato alla titolarità diretta e alla spesa sostenuta, non a un rapporto successorio.

La locazione – anche a canone concordato in zone a tensione abitativa – non rileva, perché la disponibilità dell’immobile è in capo al conduttore per tutta la durata del contratto.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando un principio fondamentale in tema di bonus edilizi e successioni: l’agevolazione fiscale è personale e condizionata a requisiti oggettivi.

In assenza della detenzione materiale e diretta del bene, non è possibile continuare a usufruire della detrazione spettante al defunto, a prescindere dalle considerazioni di equità o dall’uso sociale dell’immobile (come nel caso della locazione).

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