Autorizzazione paesaggistica: esenzioni per casette mobili, roulotte e caravan

Semplificazioni in arrivo per campeggi e villaggi turistici: non sarà necessario presentare richiesta per nuove installazioni, se l'area è già autorizzata

di Redazione tecnica - 21/05/2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un provvedimento che interviene direttamente sul regolamento attuativo in materia di autorizzazione paesaggistica (d.P.R. n. 31/2017), con importanti ricadute per le strutture turistico-ricettive all’aria aperta quali camping e villaggi turistici.

Autorizzazione paesaggistica: le semplificazioni per strutture ricettive all'aperto

Obiettivo è escludere dall’autorizzazione paesaggistica l’installazione di case mobili, roulotte e caravan, purché collocati in aree già autorizzate a fini ricettivi. La modifica si fonda sul coordinamento con l’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), come modificato dal decreto “Semplificazioni” (d.l. n. 76/2020), che ha escluso dagli interventi di nuova costruzione l’installazione di:

  • manufatti leggeri, prefabbricati e veicoli ricreazionali (camper, roulotte, case mobili) collocati in campeggi autorizzati, destinati alla sosta temporanea e al soggiorno dei turisti;
  • unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, non ancorate permanentemente al suolo, dotate di sistemi di rimovibilità e capaci di garantire il pieno ripristino dello stato dei luoghi.

Questi elementi non sono più soggetti all’autorizzazione paesaggistica per ciascuna singola installazione, purché l’area nel suo complesso sia già stata autorizzata sotto il profilo urbanistico, edilizio ed eventualmente paesaggistico.

Autorizzazione semplificata per modifiche interne e infrastrutture

Per gli interventi che comportano modifiche alla distribuzione delle aree attrezzate (ad esempio il cambio di collocazione o di numero delle piazzole) o la realizzazione di infrastrutture a rete (allacci idrici, fognari, elettrici), viene introdotta una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, ma solo se non vi è incremento della capacità ricettiva o realizzazione di nuove costruzioni.

Si tratta di una misura che consente ai gestori di camping e villaggi turistici di operare in maggiore libertà operativa, pur nel rispetto della disciplina paesaggistica.

 

Semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche: il d.P.R. n. 31/0217

Il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 è il regolamento attuativo dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), emanato con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure autorizzatorie in ambito paesaggistico. Il decreto individua due tipologie di interventi:

  • quelli esclusi completamente dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (Allegato A);
  • quelli assoggettati a procedura semplificata (Allegato B), caratterizzati da un iter abbreviato e una modulistica standardizzata.

Il regolamento stabilisce che le modifiche minime o reversibili, con scarso impatto visivo o strutturale, non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica, mentre altre opere, pur potenzialmente impattanti, possono comunque beneficiare di una valutazione semplificata, con tempi certi e snellimento dell’istruttoria.

La modifica attualmente all’esame del Governo intende aggiornare il contenuto del d.P.R. 31/2017 per coordinare le esclusioni e le semplificazioni già previste nel Testo Unico Edilizi per i veicoli ricreazionali, rendendo omogeneo l’apparato normativo tra disciplina urbanistico-edilizia e disciplina paesaggistica.

 

Turismo open air: un volano per il Paese

Il ministro del Turismo Daniela Santanché ha sottolineato come il provvedimento rappresenti “un passo avanti concreto per sostenere il turismo all’aria aperta, specie nel Mezzogiorno”, ricordando che le autorizzazioni per le singole unità mobili non saranno più necessarie se l’intera struttura ricettiva è già autorizzata. Il nuovo testo rende coerente la disciplina paesaggistica con quanto previsto in ambito edilizio, armonizzando il concetto di temporaneità delle strutture mobili e la natura amovibile e non permanente dei veicoli ricreazionali.

Le nuove disposizioni seguono i principi già sanciti nel Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011) e si allineano alla normativa UE che definisce le caratteristiche tecniche dei veicoli ricreazionali idonei alla circolazione e alla sosta temporanea.

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