Verifica della progettazione: soggetti legittimati e obbligo del sistema qualità

In due recenti pareri, il MIT chiarisce le condizioni e i soggetti autorizzati per la verifica interna dei progetti per lavori sotto soglia comunitaria

di Redazione tecnica - 22/05/2025

Quando può una stazione appaltante effettuare direttamente la verifica della progettazione? E quali sono le condizioni necessarie per affidare l’attività a strutture tecniche di altre amministrazioni o al RUP?

Due recenti pareri forniti dal Supporto giuridico del MIT chiariscono aspetti fondamentali per l’attuazione del nuovo Codice Appalti, in particolare per quanto riguarda i progetti sotto soglia comunitaria.

Verifica della progettazione: soggetti abilitati

La disciplina della verifica della progettazione è contenuta negli articoli 34, 35, 36 e 37 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Essa distingue tra progettazione interna ed esterna, imponendo condizioni rigorose per l’attività di verifica svolta internamente, al fine di garantire indipendenza e qualità.

L'articolo 34, relativo alla verifica preventiva della progettazione dispone che:

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

  • a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  • b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
  • c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
  • d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 15, comma 6, del codice.

3. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.

In particolare, relativamente ai pareri in esame:

  • l’art. 34, comma 2, lett. c) richiede la certificazione ISO 9001 per la verifica interna di progetti redatti internamente;
  • l’art. 34, comma 2, lett. d) consente la verifica al RUP solo se non ricorre alcuna incompatibilità;
  • l’art. 36 stabilisce la possibilità di avvalersi di altre amministrazioni o, in caso di indisponibilità, di affidare il servizio a soggetti esterni qualificati.

 

Verifica da strutture tecniche di altre amministrazioni: necessaria la certificazione

Il primo parere, il n. 3375 del 13 maggio 2025, riguarda i casi in cui la verifica debba essere effettuata su un progetto elaborato internamente dal RUP, per lavori di importo tra 1 milione e la soglia comunitaria (5.382.000 euro).

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c) dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023, è necessario distinguere tra:

  • progetto elaborato esternamente, verificabile dagli uffici tecnici della stazione appaltante;
  • progetto elaborato internamente, che può essere verificato dalla stessa stazione appaltante soltanto se questa dispone di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

In questa seconda ipotesi la verifica può essere svolta:

  • dagli uffici tecnici della stessa stazione appaltante, solo se dotati di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO 9001, oppure
  • da strutture tecniche di altre amministrazioni.

Il dubbio sollevato nel quesito riguarda la seconda opzione: tali strutture devono anch’esse possedere la certificazione ISO 9001?

La risposta è affermativa: anche in questo caso, precisa il MIT, la verifica è considerata svolta “internamente” (ex art. 36, comma 1 dell’Allegato I.7 dello stesso Codice) e dunque soggetta ai medesimi requisiti, inclusa la certificazione di qualità.

Non è dunque sufficiente ricorrere ad altra amministrazione se questa non è dotata di un sistema qualità conforme: il vincolo resta, al fine di garantire un adeguato standard tecnico-organizzativo dell’attività di verifica.

 

Verifica per lavori sotto il milione di euro

Il secondo parere, il n. 3399 del 13 maggio 2025, affronta invece le verifiche di progettazione relative a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice e fino a 1 milione di euro, con riferimento alle lettere c) e d) dell’art. 34, comma 2 dell’Allegato I.7.

In questo caso:

  • se il progetto è redatto internamente, può essere verificato dagli uffici tecnici della stessa stazione appaltante solo se dotati di sistema qualità certificato ISO 9001 (lett. c);
  • in alternativa, la verifica può essere svolta direttamente dal RUP, ma solo se questi non è anche il progettista e non assumerà il ruolo di Direttore Lavori (DL) o Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (lett. d e comma 3).

Il MIT chiarisce dunque che:

  • la certificazione ISO 9001 è sempre necessaria quando la verifica è effettuata internamente dagli uffici tecnici, in presenza di progettazione interna;
  • in caso di incompatibilità del RUPnon è possibile far subentrare gli uffici tecnici privi di sistema qualità: la verifica non può prescindere dai requisiti di affidabilità tecnica e gestionale, anche per importi modesti.

 

In sintesi: alcune regole operative per la verifica della progettazione

Si conferma l’impostazione rigorosa del nuovo Codice sulla verifica della progettazione, che non può essere svolta in deroga ai requisiti di indipendenza e competenza tecnica, riservando grande attenzione alla scelta del soggetto verificatore, onde evitare contestazioni o illegittimità procedurali.

In particolare, nei progetti di lavori sotto soglia comunitaria bisogna considerare che:

  • la verifica interna è consentita solo con SGQ ISO 9001, se il progetto è redatto internamente;
  • la verifica da parte di strutture di altre amministrazioni può essere effettuata solo se anch’esse sono certificate;
  • la verifica da parte del RUP è ammessa solo se non sussistono ruoli incompatibili;
  • in assenza dei requisiti, è necessario ricorrere a soggetti esterni qualificati.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati