Sanatoria semplificata Salva Casa: il TAR ordina al Comune di decidere, anche senza modulistica aggiornata
Il TAR Lombardia certifica l’obbligo per i Comuni di istruire le istanze edilizie presentate ai sensi del nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia, anche in assenza della modulistica aggiornata. Accolto il ricorso per silenzio inadempimento.
La nuova sanatoria semplificata può essere presentata anche se il Comune non ha ancora adottato la nuova modulistica? Qual è il valore del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza? Può il privato richiedere un'attestazione sul decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione del titolo in sanatoria? E in questo caso qual è il valore del silenzio del Comune?
Sanatoria semplificata Salva Casa: la sentenza del TAR Lombardia
Sono tutte domande molto interessanti e attuali anche se, nel caso di specie, si riferiscono ad un contenzioso nella Regione Lombardia che ha recentemente adeguato la modulistica edilizia con Delibera di Giunta n. XII/4246 del 15 aprile 2025 alle novità introdotte nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), seguendo le indicazioni contenute nell’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/UE).
Ha, comunque, risposto a queste domande una interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sentenza 30 aprile 2025, n. 1501) che fornisce dei principi di diritto applicabili alle istanze di sanatoria semplificata di cui al nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia.
Ricordiamo, infatti, che nel caso di abusi parziali e variazioni essenziali è possibile presentare una nuova istanza di sanatoria che prevede (in estrema sintesi):
- la doppia conformità “alleggerita” o “asincrona”: l’intervento per essere sanato deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (comma 1);
- la possibilità di sanatoria condizionata alla realizzazione di interventi (anche strutturali) per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate (comma 2);
- l’attestazione di conformità da parte di un professionista abilitato (comma 3);
- la possibilità di sanatoria strutturale (comma 3-bis);
- la possibilità di accertamento di compatibilità paesaggistica anche in caso di incremento di superfici e volumi (comma 4);
- il pagamento di sanzioni (commi 5 e 5-bis);
- il silenzio assenso dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza (comma 6).
Il comma 6 prevede, altresì, che “…l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico”.
Il caso: domanda ex art. 36-bis TUE ignorata dal Comune
Nel caso oggetto della sentenza del TAR Lombardia, viene impugnato il silenzio del Comune sull’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. La richiesta, depositata il 29 ottobre 2024, riguardava opere non ricomprese in ambito paesistico né interessate da alcun vincolo, eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio e la contestuale comunicazione di avvenuta demolizione di opere realizzate senza titolo.
Istanza presentata utilizzando la modulistica della sanatoria ordinaria (non essendo ancora disponibile il modello aggiornato alla nuova disciplina) opportunamente modificata e adeguata.
Sull’istanza, però, il Comune non ha fornito alcuna risposta con la conseguenza che, così come previsto dall’art. 36-bis, comma 6, del TUE, si sarebbe formato il titolo per silenzio. Il privato, però, ha sollecitato l’amministrazione chiedendo di asseverata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di sanatoria e quindi la formazione del titolo. Richiesta a cui il Comune non ha fornito alcuna risposta. Da qui il ricorso in primo grado.
La decisione: il Comune deve provvedere
Con la sentenza n. 1501/2025, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e ordinando al Comune di pronunciarsi entro 30 giorni, pena la nomina di un Commissario ad acta.
La motivazione è netta: l’Amministrazione è sempre tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se la richiesta è da rigettare o se mancano elementi istruttori. L’omissione, in questi casi, viola i principi generali di legalità, imparzialità e buon andamento amministrativo (art. 2 della Legge n. 241/1990).
Il principio confermato: si deve istruire anche senza modulistica aggiornata
Uno degli aspetti più rilevanti di questa pronuncia riguarda il riconoscimento implicito di un principio pratico-operativo spesso trascurato: l’aggiornamento della modulistica edilizia non può condizionare l’operatività delle norme. In altre parole, il TAR ha certificato che i Comuni non possono rifiutare o ignorare le istanze fondate sul nuovo art. 36-bis adducendo la mancata adozione di un modulo specifico.
Si tratta di un passaggio fondamentale, che ribadisce l’efficacia diretta delle nuove disposizioni del Testo Unico Edilizia, come chiarito anche dalle Linee di indirizzo e criteri interpretativi del MIT: le norme introdotte dal Salva Casa sono immediatamente applicabili e non subordinano la loro efficacia ad atti di recepimento comunale o regionale.
Conclusioni
Questa pronuncia del TAR Lombardia merita attenzione per due ragioni:
- sanziona l’inerzia inaccettabile delle amministrazioni comunali rispetto alle nuove istanze edilizie, anche se formalizzate con modulistica non ancora adeguata;
- rafforza il principio di efficacia immediata delle nuove procedure semplificate, tra cui la sanatoria “alleggerita” prevista dall’art. 36-bis, confermando la legittimità delle domande fondate sul nuovo assetto normativo introdotto dal Salva Casa.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 30 aprile 2025, n. 1501