Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulla formazione del silenzio-assenso
La sentenza di Palazzo Spada: impossibile ottenere il titolo in sanatoria se la domanda non è completa e senza pagamento dell’oblazione
La presentazione di un’istanza di condono edilizio è sufficiente, a far scattare il meccanismo del silenzio-assenso e quindi a formare un titolo edilizio in sanatoria? Da quando decorrono i termini per la prescrizione del pagamento dell’oblazione, se dovuta?
Silenzio assenso su istanza di condono: quando si forma?
A rispondere sull’effettivo perfezionamento di una domanda di condono per silenzio assenso è il Consiglio di Stato con la sentenza del 14 maggio 2025, n. 4139, nella quale si chiarisce che l’inerzia della pubblica amministrazione non può mai portare alla formazione di un titolo tacito se la domanda è carente di documentazione essenziale o se l’oblazione non è stata integralmente versata.
La vicenda trae origine da una domanda di condono presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, per regolarizzare un immobile realizzato in difformità dal titolo edilizio originario. A seguito dell’istanza, il Comune aveva richiesto delle integrazioni documentali e il versamento di somme a conguaglio per l’oblazione e il contributo di costruzione. Parte della documentazione veniva depositata nel 1993, ma non risultava effettuato il pagamento del conguaglio richiesto.
A distanza di anni, il Comune comunicava alle eredi del richiedente che la domanda era stata esaminata favorevolmente, chiedendo il versamento di ulteriori somme. Tuttavia, l’anno successivo l’Amministrazione archiviava la pratica, sostenendo che non si erano perfezionati i presupposti per il rilascio del titolo edilizio.
Le proprietarie dell’immobile avevano quindi impugnato il provvedimento di archiviazione e sospensione del procedimento, sostenendo che si fosse formato un titolo tacito per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, e che i conguagli richiesti dovevano ritenersi prescritti.
Domanda incompleta o pagamento parziale: le conseguenze
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la decisione del TAR, respingendo l’appello delle ricorrenti. Secondo il Consiglio di Stato, per la formazione del titolo per silenzio-assenso è necessaria una domanda completa sotto il profilo documentale, corredata dalla prova dell’integrale pagamento delle somme dovute.
In mancanza di tali presupposti, il termine biennale previsto dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985 non può decorrere.
Come evidenziato nella motivazione, “la domanda originaria non era carente solo per la mancata integrale corresponsione dell’oblazione, ma anche per la mancanza di documentazione fondamentale (tra cui perizia giurata, stato dei lavori, certificazione di idoneità statica) espressamente richiesta dal Comune con nota del 1990”.
Il Consiglio ha ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, il silenzio-assenso nel condono edilizio si perfeziona soltanto in presenza di:
- una domanda completa
- pagamenti effettuati regolarmente.
La normativa speciale in materia di sanatoria richiede la piena conformità dell’istanza ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, a garanzia della certezza giuridica e dell’interesse pubblico alla corretta pianificazione del territorio.
Di conseguenza, neppure può parlarsi di prescrizione del diritto del Comune a richiedere i conguagli: la decorrenza dei termini prescrizionali, precisa la sentenza, è subordinata al perfezionamento del titolo edilizio, espresso o tacito. Nel caso di specie, mancando tale titolo, non può ritenersi decorso il termine triennale previsto per l’oblazione o quello decennale per gli oneri concessori.
Conclusioni operative
La sentenza offre un importante spunto per riflettere sulle condizioni giuridiche per il perfezionamento tacito del condono edilizio:
- il silenzio-assenso non è un automatismo;
- la sua formazione è subordinata a requisiti precisi e stringenti, fra cui l’integrale versamento delle somme dovute e la presentazione della documentazione prescritta;
- in mancanza di tali elementi, l’Amministrazione conserva il potere di non concludere positivamente la procedura, e la pretesa di un titolo abilitativo silente è destinata a cadere.
Documenti Allegati
Sentenza