Polizze catastrofali: l'obbligo di stipula è legge
Approvata la legge di conversione del D.L. n. 39/2025, che stabilisce i termini per la stipula dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali per gli immobili produttivi. Chiariti anche alcuni punti importanti su abusi edilizi e beni in affitto
È stato approvato in via definitiva anche dal Senato il testo della legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, sull’obbligo di sottoscrizione per le imprese di polizze contro i rischi derivanti da eventi catastrofali.
Polizze catastrofali; le novità nella legge di conversione
Il decreto, composto da soli due articoli, interviene sugli obblighi assicurativi a carico delle imprese previste dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, arrecati da calamità naturali ed eventi catastrofali avvenuti sul territorio nazionale.
In particolare, dopo il differimento dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025, adesso si prevede uno scaglionamento temporale per il termine di sottoscrizione della polizza:
- per le grandi imprese l’obbligo di stipula è già in vigore dal 31 marzo 2025;
- le imprese di medie dimensioni hanno tempo fino al 1° ottobre 2025;
- le micro e piccole imprese potranno adempiere entro il 31 dicembre 2025.
Abusi edilizi e immobili in affitto: i chiarimenti
La legge integra e coordina le disposizioni del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025 e recante le modalità attuative dell’obbligo assicurativo.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione:
- il comma 3-quinquies che il vieta di assicurare immobili con abusi edilizi, ovvero privi dei necessari titoli;
- l’assenza di massimali di scoperto e franchigia per le grandi imprese, garantendo così una la copertura piena rispetto all’indennizzo dovuto (comma 3-ter);
- nel caso di immobili in affitto, la permanenza dell’obbligo assicurativo in capo al soggetto che utilizza l’immobile a fini produttivi (comma 3-sexies).
Entrata in vigore
Si attende adesso la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale. Al passo con quanto disposto dalla legge, un quadro completo delle polizze disponibili per le imprese è consultabile sul nostro comparatore RC smart.