Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1745 del 20 marzo 2006 ha
stabilito che una Amministrazione comunale non può non
rispondere alla istanza di un privato volta a ottenere la
riqualificazione urbanistica di terreni di sua proprietà, in
conseguenza della decadenza dei vincoli espropriativi sugli stessi
gravanti.
La sentenza di fatto annulla un provvedimento del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio che aveva dichiarato
improcedibile il ricorso del privato avverso l’inerzia
dell’amministrazione, rilevando che il Comune, con delibera
consiliare, ha ritenuto di « non poter procedere alla
ridefinizione urbanistica dei terreni di che trattasi nelle more
della definizione dei procedimenti relativi ai manufatti di
proprietà delle istanti ed insistenti sulle particelle di cui si
chiede la ridefinizione ». In particolare, il primo giudice ha
ritenuto che tale circostanza era idonea a determinare
l’insussistenza dell’inerzia, pur a fronte della mancata
conclusione del procedimento, in quanto la delibera consiliare non
avrebbe valore meramente soprassessorio ma piuttosto « di
sospensione del procedimento per la necessità di definirne altri
presupposti.
Il Consiglio di Stato non si è trovato d’accordo con i giudici del
TAR poiché l’insistenza di manufatti abusivi sui terreni di cui si
chiede la riqualificazione urbanistica, la pendenza di procedimenti
di sanatoria relativamente agli stessi e la stessa eventuale
pendenza di procedimenti sanzionatori, costituiscono circostanze
inidonee a sospendere o a far venire meno l’obbligo di concludere
con un provvedimento espresso l’autonomo e distinto procedimento a
istanza di parte volto a ottenere la riqualificazione urbanistica
delle aree.
I Giudici del Consiglio di Stato aggiungono, anche, che la
deliberazione comunale costituisce- contrariamente a quanto
ritenuto dal TAR e sostenuto nella memoria dell'appellata
amministrazione - atto meramente soprassessorio e, comunque,
inidoneo a far venire meno l’inerzia dell’Amministrazione
sull’istanza delle appellanti.
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