SCIA edilizia inefficace se manca il progetto completo: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce che la SCIA edilizia non produce effetti se mancano elaborati grafici completi. Il silenzio assenso non si forma in assenza di misure, prospetti e dettagli costruttivi.

di Redazione tecnica - 24/05/2025

Quali sono i requisiti minimi perché una SCIA edilizia produca effetti? È sufficiente la sola presentazione del modulo o serve una documentazione progettuale dettagliata? E cosa accade se mancano le tavole grafiche idonee a rappresentare compiutamente l’intervento edilizio?

SCIA edilizia e silenzio assenso: interviene il Consiglio di Stato

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3925 dell’8 maggio 2025, intervenendo su un tema tanto frequente quanto controverso: la validità della SCIA edilizia in caso di documentazione progettuale incompleta e le conseguenze sul meccanismo del silenzio assenso.

Il caso trae origine dalla presentazione di una SCIA per l’installazione di un ascensore in una corte condominiale. Il Comune, rilevando diverse carenze documentali e normative, ha vietato la prosecuzione dei lavori.

Il provvedimento comunale di divieto è stato fondato su nove motivi principali, tra cui:

  • la vetustà del consenso assembleare condominiale;
  • la mancata allegazione di documentazione sanitaria relativa alla condizione soggettiva del beneficiario dell’intervento;
  • l’assenza degli elaborati tecnici richiesti dal DM LLPP n. 239/1989, necessari per la valutazione delle barriere architettoniche;
  • la mancanza di dimostrazione della conformità del progetto agli standard minimi previsti dalla normativa tecnica;
  • una dichiarazione incongruente circa l’assenza di vincoli, smentita dalle tavole urbanistiche;
  • l’omesso parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio, richiesto per l’intervento proposto;
  • l’assenza di rendering a colori dello stato di fatto e di progetto;
  • il mancato rispetto delle norme regionali in materia di contenuti minimi degli elaborati grafici.

L’appello e le censure sollevate

Nel ricorso in secondo grado sono stati articolati sei motivi principali di impugnazione contro la sentenza del TAR:

  1. contestazione della legittimazione processuale dei controinteressati;
  2. presunta incostituzionalità della disciplina regionale che differisce di 5 giorni l’efficacia della SCIA;
  3. critica alla richiesta comunale di allegazione di documentazione sanitaria;
  4. contestazione della qualificazione dell’immobile e della conseguente necessità del parere paesaggistico;
  5. illegittimità delle richieste integrative oltre i termini previsti;
  6. eccessivo onere probatorio richiesto in merito alla validità della delibera assembleare condominiale.

La SCIA incompleta non produce effetti

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, concentrandosi su un punto dirimente: la SCIA presentata non era idonea a produrre effetti abilitativi, in quanto mancava della documentazione minima richiesta per una rappresentazione completa dell’intervento.

La tavola progettuale allegata era priva di sezioni orizzontali e verticali, prospetti, misure, distanze e indicazioni sui materiali da impiegare. In sostanza, non permetteva l’identificazione ex ante dell’opera, impedendo qualsiasi controllo di conformità da parte dell’amministrazione.

Il Comune aveva correttamente richiamato l’art. 14 della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 e le deliberazioni regionali che fissano i requisiti minimi degli elaborati progettuali. L’assenza di tale documentazione ha costituito un vizio autonomo e sostanziale, tale da precludere la formazione del silenzio assenso e giustificare il divieto di prosecuzione.

Inoltre, tale carenza non è stata contestata né in primo grado né in appello, rendendo la posizione dell’Amministrazione inattaccabile sotto questo profilo.

Conclusioni

La sentenza chiarisce un principio essenziale per i tecnici e le amministrazioni: la SCIA edilizia produce effetti solo se è completa di una documentazione progettuale che consenta un’immediata comprensione dell’intervento da parte dell’amministrazione.

In assenza di elaborati grafici completi e coerenti con la normativa regionale e nazionale, l’atto non è idoneo a produrre alcun effetto abilitante e il termine per il silenzio assenso non inizia neppure a decorrere.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato ribadisce quindi l’importanza, troppo spesso sottovalutata, della forma documentale come presupposto imprescindibile per la validità sostanziale della SCIA. Il privato ha sì l’onere della tempestività, ma anche – e soprattutto – della completezza.

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