Affidamento diretto: si può utilizzare per concessioni sottosoglia?

Il valore esiguo di una concessione può giustificare il ricorso all'affidamento diretto? A chiarire norme di riferimento e procedure possibili è un nuovo parere del MIT

di Redazione tecnica - 26/05/2025

È possibile affidare direttamente una concessione di servizi di importo inferiore a 140mila euro, senza espletare una procedura di gara? Un simile modus operandi potrebbe rappresentare una violazione del principio del libero mercato o risponde all’esigenza di semplificazione amministrativa, nel rispetto del divieto di aggravio del procedimento?

La risposta del MIT, con il parere del 13 maggio 2025, n. 3407 non sembra andare in questa direzione, rispondendo al quesito di un’Amministrazione sulla procedura da seguire per l’affidamento in concessione di un servizio dal valore estremamente esiguo.

Concessioni per servizi sottosoglia: il MIT sulla tipologia di procedura

Secondo la SA, indire una gara, anche solo nella forma della procedura negoziata, potrebbe essere contraria non solo ai principi codicistici, ma alla stessa legge n. 241/90 che pone il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.

Sul punto ha anche richiamato l'art. 3, co. 1, lett. d) dell'allegato I.1 al Codice, che definisce l'affidamento diretto quale "affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

 

Il parere del Supporto giuridico

Il Ministero ha ricordato come nel caso di affidamento in concessione vada fatto riferimento all’art. 187 del d.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”, il quale dispone che:

Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II".

Non è quindi possibile procedere tramite affidamento diretto, ma è necessario attivare una procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La SA (o meglio Ente concedente) potrà comunque affidare i contratti di concessione tramite le procedure previste dallo stesso Titolo II, che disciplina i principi generali e le garanzie procedurali per l’aggiudicazione.

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